Cassazione Penale, Sentenza n. 08752/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per le misure cautelari reali di Avellino che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di Massimo Sardo per carenza di motivazione sul "periculum in mora" (rischio di dispersione del profitto dei reati). Il Procuratore contestava che il GIP aveva invece fornito elementi sul pericolo cautelare (la possibile dispersione del provento del reato) e che le indagini dimostravano la capacità di dispersione (discrepanza tra ingente profitto contestato e somma effettivamente in disponibilità del Sardo).
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. La Corte ha affermato che il decreto di sequestro impugnato conteneva un principio di motivazione sul periculum in mora sia per il sequestro "impeditivo" (art. 321, comma 1) sia per il sequestro "anticipatorio della confisca" (art. 321, comma 2). Pertanto il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto esercitare i poteri integrativi di motivazione e non annullare il provvedimento. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen., comma 5
Richiama la norma procedurale che consente il contraddittorio scritto e l'assenza di trattazione orale quando non richiesta nei termini; utilizzata per descrivere la modalità del giudizio.
art. 611 cod. proc. pen., comma 1-bis
Richiama la norma procedurale collegata all'art. 610 circa la trattazione orale; usata per motivare la celebrazione con contraddittorio scritto.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo e i suoi presupposti (distinzione tra sequestro impeditivo e anticipatorio della confisca). La Corte ha valutato che il decreto conteneva motivazione relativa al periculum in mora sia per il comma 1 sia per il comma 2.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle modifiche legislative (legge 16 aprile 2015, n. 47) che hanno inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla funzione del riesame; la Corte riafferma i limiti e le possibilità integrative del Tribunale.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento impositivo e alle conseguenze della sua mancanza; la Corte distingue tra carenza integrabile e motivazione del tutto mancante che determina radicale nullità (richiamo ai commi pertinenti).
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato sia per i riferimenti ai casi di nullità (comma 7 citato nel testo giurisprudenziale) sia per il rinvio per nuovo giudizio e la competenza del Tribunale (comma 5). La Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 324, comma 5.
Massime di principio
- Se il decreto di sequestro preventivo contiene almeno un principio di motivazione sul periculum in mora, il Tribunale per il riesame deve, prima di annullare, valutare e, se necessario, integrare la motivazione; l'annullamento è improprio se la motivazione non è del tutto assente.
- Solo la mancanza assoluta di motivazione sul periculum in mora determina la radicale nullità del provvedimento impositivo e impone l'annullamento senza possibilità di integrazione da parte del riesame.
- La valutazione del pericolo di dispersione può fondarsi anche su elementi indiziari concreti (es. sproporzione tra il profitto contestato e la somma effettivamente rinvenuta), e tali elementi devono essere considerati dal giudice sia al primo grado sia in sede di riesame.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso avverso l'ordinanza di riesame che abbia annullato un sequestro ritenuto correttamente motivato, e la Corte può disporre il rinvio per un nuovo esame da parte del Tribunale qualificato.
- In procedura cautelare reale è essenziale distinguere il sequestro 'impeditivo' dal sequestro 'anticipatorio della confisca' e motivare specificamente le esigenze cautelari riferite a ciascuna finalità.
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