Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 638/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione della ricorrente, unica partecipante, dalla procedura aperta mediante RDO sul MEPA (recante n. 4302367 - CIG B508273983) ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con il criterio dell'offerta più bassa, per l'affidamento del “servizio di raccolta e trasporto alla discarica dei RR.SS.UU. e assimilati, dei rifiuti ingombranti, della raccolta differenziata con il metodo porta a porta ed avvio al recupero e/o smaltimento della R.D.”, indetta dal Comune di Santa Caterina Albanese, con cui si considerava conseguentemente la gara deserta, comunicato tramite Piattaforma Telematica in data 5.08.2025, prot. n. 2146; - del verbale di gara della procedura del 24 luglio 2025, con cui la Commissione di Gara dava atto della mancanza nell'offerta economica della ricorrente dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e riteneva l'impossibilità di procedere all'attivazione del soccorso istruttorio; - della determinazione del 29 agosto 2025, n. 120 pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Santa Caterina Albanese con il n. 351 Reg. con cui si validava il verbale del 24 luglio 2025 e l'esclusione della ricorrente, giusta comunicazione prot.n. 2146, e si determinava di re-indire la medesima procedura, approvando il nuovo Bando e Disciplinare di gara da pubblicarsi sul MEPA ed il Capitolato Speciale di Appalto; - nonché di ogni provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi gli eventuali atti di gara intervenuti dopo la pubblicazione del nuovo bando; onde ottenere per l'effetto la riammissione in gara e l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, quale unica partecipante alla procedura.

Giustizia amministrativa202501189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, dichiarazione di gara deserta e successiva riedizione della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, disposta perché l'offerta economica indicava soltanto il ribasso dell'11% e non riportava separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. Ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza, massima partecipazione, buona fede e tutela dell'affidamento, nonché degli artt. 2, 5, 25, comma 2, 101 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, ha sostenuto di avere seguito le modalità imposte dalla lex specialis e dalla piattaforma MEPA, la quale consentiva di inserire soltanto la percentuale di ribasso e non prevedeva campi per i costi della manodopera e gli oneri aziendali, né consentiva l'allegazione di ulteriori documenti. Ha inoltre contestato il diniego di soccorso istruttorio fondato sull'art. 17 del disciplinare e sul richiamo alla delibera ANAC n. 15/2025, deducendo che tale delibera non avesse valore normativo vincolante e non potesse imporre agli operatori un aggravio procedurale non previsto dalla legge. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando e per mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo inoltre che la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla nuova procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Non era necessaria l'impugnazione immediata del bando, poiché la lesione si è concretizzata con il successivo provvedimento di esclusione, che ha sanzionato l'omessa indicazione di dati non inseribili nella piattaforma. È stata altresì ritenuta superata la prova di resistenza: trattandosi dell'unica partecipante, in caso di riconoscimento della regolarità dell'offerta la ricorrente sarebbe stata l'unica possibile aggiudicataria. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Sebbene l'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 imponga l'indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali a pena di esclusione, tale sanzione non opera quando la lex specialis o la piattaforma predisposta o adottata dalla stazione appaltante renda oggettivamente impossibile l'inserimento dei dati. La ricorrente aveva seguito le prescrizioni della gara e utilizzato una piattaforma che consentiva esclusivamente l'indicazione del ribasso; non potevano quindi esserle imputate le conseguenze dell'assetto della modulistica e del sistema telematico. In tale situazione sussisteva un legittimo affidamento sulla regolarità della procedura e doveva essere consentita la regolarizzazione o rettifica mediante soccorso istruttorio o altra modalità idonea. La delibera ANAC n. 15/2025 non poteva trasformarsi in una fonte di un ulteriore obbligo procedurale non previsto dalla legge, quale l'onere di informarsi preventivamente presso la stazione appaltante sulle modalità alternative di indicazione dei costi. Il TAR ha annullato l'esclusione e, in via derivata, la dichiarazione di gara deserta e gli atti conseguenziali, inclusa la riedizione della procedura. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. n. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta utilizzata per l'affidamento del servizio.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato in relazione alla disciplina del soccorso istruttorio e alla possibilità di regolarizzare elementi dell'offerta nei casi in cui l'omissione sia stata determinata dalla disciplina di gara o dalla piattaforma.

  • art. 108 d.lgs. n. 36/2023

    L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

    L'obbligo di indicazione separata comporta normalmente l'esclusione, ma non può essere applicato quando la lex specialis o la piattaforma rendano oggettivamente impossibile l'inserimento dei dati e il concorrente abbia seguito le modalità prescritte.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

    Consente il meccanismo di inversione procedimentale utilizzato per l'apertura della busta economica prima della verifica della documentazione amministrativa.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'utilizzo della piattaforma telematica e agli obblighi di trasparenza e funzionalità della procedura digitale.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Fondamento del ragionevole e legittimo affidamento dell'operatore che abbia conformato l'offerta alle modalità operative predisposte o fatte proprie dalla stazione appaltante.

  • art. 2 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni poste a tutela dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento della procedura di gara.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali determina normalmente l'esclusione ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, ma tale sanzione non può applicarsi quando la lex specialis, la modulistica o la piattaforma telematica predisposta o comunque adottata dalla stazione appaltante renda oggettivamente impossibile l'inserimento dei dati.
  • Il concorrente che abbia seguito le modalità di presentazione dell'offerta stabilite dalla stazione appaltante non può essere escluso per una carenza determinata dall'assetto della modulistica o della piattaforma, poiché le conseguenze dell'errore o dell'inadeguatezza organizzativa dell'amministrazione non possono essere trasferite sull'operatore che abbia agito in buona fede.
  • Quando la disciplina di gara o il sistema telematico impediscono l'indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, deve essere consentita una regolarizzazione o rettifica mediante soccorso istruttorio o altra modalità procedurale idonea, nel rispetto dei principi di proporzionalità, favor partecipationis e tutela dell'affidamento.
  • Un atto o una delibera dell'ANAC privo di efficacia normativa non può introdurre a carico dei concorrenti un obbligo procedurale ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge, né imporre l'onere di attivarsi presso la stazione appaltante per individuare modalità alternative di inserimento di dati che la piattaforma non consente oggettivamente di acquisire.
  • In una gara con un solo partecipante, la prova di resistenza è soddisfatta quando il ricorrente dimostri che, eliminata l'esclusione illegittima, sarebbe stato l'unico possibile aggiudicatario, senza necessità di provare un confronto concorrenziale inesistente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezzaSoccorso istruttorio
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.