Cassazione Civile, Ordinanza n. 06391/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ne ha tratto la conseguenza della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'atto tributario oggetto del giudizio non esisteva più. Ha inoltre compensato le spese processuali di merito e di legittimità in ragione dell'esito della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio di cassazione, l'Ufficio ha poi emesso un provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell'unico atto impositivo oggetto della lite. Il ricorrente ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio, producendo il provvedimento di autotutela. La Corte ha rilevato che l'annullamento totale riguardava proprio l'unico atto impugnato e che, per tale ragione, era venuto meno l'oggetto della controversia.
Norme richiamate
art. 2-quater d.l. 564/1994
richiamato come base normativa del potere di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento
L. 30 novembre 1994, n. 656
legge di conversione del d.l. 564/1994, richiamata per l'annullamento in autotutela
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
regolamento attuativo richiamato quale fondamento del provvedimento di autotutela
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla integralmente in autotutela l'unico atto impositivo oggetto di impugnazione, viene meno l'oggetto del giudizio e la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di annullamento totale dell'atto impugnato, la sentenza di merito va cassata senza rinvio, poiché non residua alcuna questione decisa che possa essere riesaminata.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione delle spese di lite, sia nei gradi di merito sia in cassazione.
Come è indicizzato
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