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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2243/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta semplice documentale commessa come amministratore della Mondo Edile s.r.l. (fallita nel 2016). Tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per illegittimità delle ordinanze del Tribunale del 3 luglio e 1 dicembre 2019 che hanno escluso la lista testimoniale della difesa e rigettato la domanda di rinvio per legittimo impedimento, per presunta mancata nomina formale dell'avv. Busacca (il ricorrente sostiene che la nomina fosse stata depositata il 19/6/2019 e ricevuta dalla cancelleria); 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità, con riferimento anche all'omessa audizione della commercialista indicata nella lista testi; 3) rifiuto del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione sulla nomina dell'avv. Busacca perché dagli atti non risulta la nomina formale depositata e la nomina del difensore di fiducia richiede il rispetto formale previsto dall'art. 96 c.p.p.; la mera ricezione di atti in cancelleria non sostituisce la formale nomina e il difensore aveva l'onere di procurarsi e dimostrare la copia della nomina con l'attestazione di deposito ai sensi dell'art. 27 disp. att. c.p.p. Perciò è legittima l'esclusione della lista testi e il rigetto della istanza di rinvio. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo del necessario confronto con la motivazione della Corte territoriale; l'omissione dell'audizione della commercialista non rileveva poiché la lista era stata esclusa. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente dedotto il dolo dalla protratta omissione degli obblighi contabili e ha escluso la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.p.

    La nomina del difensore di fiducia è atto formale che richiede il rispetto delle prescrizioni previste, non ammessi mezzi equipollenti o prove conclusive; la mancanza della nomina formale può giustificare l'esclusione di atti depositati dal presunto difensore

  • art. 27 disposizioni attuative c.p.p.

    Il giudice può in qualsiasi fase richiedere al difensore di documentare la qualità di difensore; la disposizione alla lett. b) impone l'obbligo di esibire copia della nomina con attestazione dell'avvenuto deposito se non risultante per dichiarazione orale

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa richiede effettiva valutazione della non rilevanza dell'offesa; nel caso di omissione contabile protratta nel tempo la Corte ha ritenuto che non sussista la particolare tenuità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la irrogazione di somme in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia deve essere formalmente depositata e documentata: la copia della nomina con il timbro di ricezione della cancelleria va conservata e prodotta se necessario
  • La semplice accettazione o ricezione di atti in cancelleria non sostituisce la prova formale della nomina del difensore; il difensore ha l'onere di verificare l'apposizione del timbro di ricezione sull'atto di nomina e di ottenere copia completa
  • Il giudice può richiedere in ogni stato del procedimento la documentazione che attesti la qualifica del difensore; l'assenza di detta prova può comportare l'esclusione di liste testimoniale e il rigetto di istanze connesse
  • I motivi di gravame devono confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: rimandi generici al difetto di prova o all'omessa assunzione di prove sono spesso inammissibili o inefficaci
  • Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare concretamente la scarsa offensività del fatto; omissioni sistematiche e protratte negli obblighi contabili difficilmente rientrano in tale causa
  • In Cassazione è rischioso fondare il ricorso su fatti procedurali senza documentazione probante: la mancanza di prove documentali porta facilmente alla dichiarazione di inammissibilità e alle spese

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