Sentenza del 15/07/2016 n. 6281 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Modalità a mezzo posta - Prova mediante copie fotostatiche - Prescrizione - Interruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le cartelle non fossero state validamente notificate tramite il servizio postale, anche per l'assenza di una relata di notifica e di una seconda raccomandata informativa quando il plico fosse stato consegnato a persone diverse dal destinatario. Contestava inoltre la prova della notifica, prodotta mediante copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, e deduceva la prescrizione dei crediti tributari.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Quando l'agente della riscossione utilizza il servizio postale, è sufficiente spedire il plico chiuso contenente la cartella con raccomandata A/R; la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone abilitate a riceverlo. Non sono necessarie né una relata di notifica né una seconda raccomandata informativa. La notifica può essere provata mediante copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., se recanti elementi idonei a collegarle alle cartelle. Inoltre, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini impedisce di dedurre successivamente, in sede di legittimità, la prescrizione dei crediti; in ogni caso, la notifica delle cartelle interrompe la prescrizione.
Norme richiamate
Art. 2712 del codice civile
Riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche
Le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento possono costituire prova della notificazione, purché non siano specificamente contestate o contengano elementi sufficienti a dimostrare il collegamento con la cartella e l'avvenuta consegna.
Art. 139 del codice di procedura civile
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Il richiamo riguarda le modalità di consegna del plico a persone abilitate, come familiari, addetti alla casa o portiere, nonché il deposito del plico nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale effettuata direttamente tramite raccomandata A/R dall'agente della riscossione può essere valida anche senza relata di notifica.
- La data rilevante per il perfezionamento della notifica è quella risultante dall'avviso di ricevimento, se la consegna è effettuata al destinatario o a una persona abilitata a ricevere il plico.
- In caso di consegna a familiare, addetto alla casa o portiere, non è normalmente necessaria una seconda raccomandata informativa, salvo specifiche diverse previsioni applicabili al caso concreto.
- Le copie fotostatiche dell'avviso di ricevimento possono provare la notifica, soprattutto quando riportano il numero della cartella e l'attestazione dell'ufficio postale.
- Una cartella non impugnata tempestivamente diventa definitiva e, di regola, non consente di far valere successivamente vizi della notifica o la prescrizione del credito in una fase processuale non più idonea.
- La notifica della cartella costituisce normalmente un atto interruttivo della prescrizione; la decorrenza successiva e la durata del termine dipendono dalla natura del credito e dalle norme applicabili.
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