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Sentenza

Sentenza n. 4021/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del decreto Fasc. n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Caserta e notificato in data 18.10.2022, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale;

Giustizia amministrativa202300211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui era stata rigettata la richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, sviamento, difetto o perplessità della motivazione, contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del titolo e inadeguatezza della decisione. A sostegno del dimostrato bisogno, ha richiamato la propria lunga attività di polizia giudiziaria presso D.I.G.O.S. e Squadra Mobile, la partecipazione a indagini, arresti e processi riguardanti esponenti della criminalità organizzata, la possibile futura citazione come testimone e un episodio del 20 settembre 2022, qualificato dal ricorrente come possibile agguato stradale. La Prefettura ha sostenuto che tali circostanze erano in larga parte risalenti, che il ricorrente era in quiescenza dal 2011 e che non risultavano elementi concreti, attuali e specifici di rischio. Ha inoltre rilevato che il sinistro stradale non era stato tempestivamente rappresentato all'amministrazione e non dimostrava necessariamente un'aggressione intenzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la licenza di porto d'armi costituisce un provvedimento permissivo in deroga al generale divieto di portare armi e che il rilascio per difesa personale presuppone il dimostrato bisogno di fronte a un pericolo specifico, concreto e attuale. L'onere della prova grava sul richiedente e il precedente rilascio della licenza non determina alcuna inversione dell'onere probatorio. La valutazione prefettizia è ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, incoerenza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto ragionevole valorizzare il collocamento in quiescenza del ricorrente da circa dieci anni e l'assenza, nelle informazioni acquisite dalla Questura, di elementi attestanti un'attuale esposizione a rischio. La possibile citazione come testimone è stata considerata meramente ipotetica e non sufficiente. Quanto al sinistro stradale del 20 settembre 2022, il giudice ha rilevato che non risultava preso in considerazione nel procedimento amministrativo, essendo successivo alla presentazione dell'istanza, e che dalla denuncia non emergevano elementi idonei a dimostrare l'intenzionalità dell'urto: l'episodio poteva essere qualificato anche come incidente occasionale seguito da omissione di soccorso. Sono state quindi escluse le dedotte carenze di motivazione e istruttoria, il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale è rimesso alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza e richiede la prova di un bisogno effettivo, specifico, concreto e attuale.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Concorre a fondare il potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidamento del richiedente sull'uso dell'arma.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale fondamento del generale divieto di portare armi, rispetto al quale la licenza opera in deroga.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di portare armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di diniego trasmesso al richiedente, che ha presentato memorie infraprocedimentali.

  • art. 593 c.p.

    È richiamato in relazione alla possibile qualificazione dell'episodio stradale come omissione di soccorso, senza che ciò dimostri l'intenzionalità dell'urto o un agguato.

Massime di principio

  • La licenza di porto d'armi per difesa personale è un provvedimento permissivo in deroga al generale divieto di portare armi e può essere rilasciata solo quando il richiedente dimostri un bisogno effettivo, specifico, concreto e attuale di proteggersi da un pericolo imminente.
  • L'onere di provare il dimostrato bisogno grava sul richiedente; il precedente rilascio o rinnovo della licenza non comporta un'inversione dell'onere probatorio né garantisce la conservazione del titolo in occasione dei successivi rinnovi.
  • La pregressa attività professionale o investigativa svolta in contesti esposti al rischio non dimostra, di per sé, la persistenza di un pericolo attuale, soprattutto quando il richiedente sia da tempo cessato dal servizio e non siano emersi elementi concreti di attuale esposizione personale.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sul rilascio o rinnovo del porto d'armi è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ragionevolezza e coerenza e dell'assenza di travisamento dei fatti, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa.
  • Un episodio potenzialmente idoneo ad attualizzare il rischio deve essere concretamente documentato; un incidente stradale, in assenza di elementi che dimostrino l'intenzionalità dell'azione, non è sufficiente a provare un agguato o un pericolo specifico per l'incolumità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDifetto di istruttoria

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