Cassazione Penale, Sentenza n. 26934/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del P.M., contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP (13/02/2025) relativo a rimborsi fiscali per euro 718.426,25 contestati come profitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n.1 c.p.). Il P.M. sosteneva che oltre alle dichiarazioni infedeli sussistessero "condotte ulteriori e diverse" (creazione di profili/Caf falsi, raccolta illecita di dati, inserimento massivo di dichiarazioni, indicazione fraudolenta di IBAN, ecc.) idonee a integrare gli artifici o raggiri necessari per la truffa e che il Tribunale del riesame avesse errato nella valutazione del periculum in mora con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. ritenendo corretto il ragionamento del Tribunale del riesame. Il Collegio ha confermato l'applicazione del principio di specialità tra reati tributari e truffa, richiamando le Sez. U. n. 1235/2010: la condotta finalizzata all'ottenimento di rimborsi fiscali non si trasforma in truffa aggravata salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso di specie non è emersa alcuna finalità o vantaggio extratributario: il rimborso ottenuto costituisce il profitto fiscale e la fattispecie si esaurisce nell'ambito della normativa tributaria (art. 4 D.Lgs. 74/2000). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e resta confermato l'annullamento del sequestro.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa, comma 2, n.1)
La condotta di truffa aggravata ai danni dello Stato richiede artifici o raggiri che determinino un induzione in errore dell'ente pubblico e un profitto ingiusto; la Corte ritiene che, se il profitto è esclusivamente fiscale (rimborsi), la fattispecie tributaria assorbe il disvalore.
art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
Sanziona l'indicazione in dichiarazione di elementi inesistenti o l'omissione di elementi reali al fine di evadere imposte; applicabilità subordinata al superamento delle soglie di punibilità (es. imposta evasa > €100.000 o altri criteri quantitativi). La Corte ha ritenuto astrattamente configurabile questa fattispecie rispetto alle singole condotte, ma insufficiente a qualificare anche la truffa.
art. 15 cod. pen. (principio di specialità - citato nel testo)
Usato per richiamare il principio secondo cui una norma speciale può escludere l'applicazione della norma generale quando la prima esaurisca il disvalore della condotta; la Corte ha applicato tale principio tra normativa tributaria e truffa.
Sez. U., sent. n. 1235/2010, Rv. 248865
"E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni"
Principio guida: la frode fiscale è norma speciale rispetto alla truffa; la concorrenza sussiste solo se dalla stessa condotta deriva un profitto extra-fiscale.
D.Lgs. 158/2015 (modifica art. 4 D.Lgs. 74/2000)
Ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 4 sostituendo termini e inasprendo le pene; la Corte ricorda la modifica per spiegare i presupposti soggettivi e le soglie della dichiarazione infedele.
Convenzione UE 26 luglio 1995, art. 7 (tutela interessi finanziari UE) - citata
"Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio ne bis in idem, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti."
Richiamata a supporto del principio che il sistema sanzionatorio fiscale deve essere autosufficiente e che ipotizzare concorsi di reato tra norme tributarie e altre norme penali può incidere sul ne bis in idem a livello comunitario.
Massime di principio
- Quando la frode è diretta esclusivamente all'ottenimento di rimborsi o al risparmio d'imposta, il disvalore penale è normalmente esaurito nella normativa tributaria (art. 4 D.Lgs. 74/2000): non si deve automaticamente qualificare la condotta come truffa aggravata ai danni dello Stato.
- Per configurare concorso tra reato tributario e truffa è necessario che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. percezione di pubbliche erogazioni o vantaggi extratributari).
- Condotte preparatorie o organizzative (es. creazione di sedi/Caf falsi, procacciamento clienti, raccolta di dati) possono essere rilevanti per l'integrazione di altri reati (associazione per delinquere) ma non integrano automaticamente la fattispecie di truffa contro lo Stato se il profitto rimane fiscale.
- Nel valutare misure cautelari patrimoniali (sequestro finalizzato alla confisca) occorre dimostrare il fumus e il periculum in mora; la mera sistematicità o professionalità della condotta fiscale non basta a trasformare il profitto in extratributario.
- In casi simili è fondamentale documentare concretamente (non solo indizi organizzativi) l'esistenza di un vantaggio diverso dall'evasione fiscale per sostenere la qualificazione della condotta come truffa o per giustificare misure cautelari estese.
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