Sentenza n. 2336/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1147/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, dichiarato definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, che ingiungeva al Comune il pagamento di euro 232.228,65, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese processuali. Il titolo era definitivo per mancata opposizione ed era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Nelle more del giudizio il Comune ha effettuato pagamenti parziali e, dopo la notificazione del ricorso, ha corrisposto ulteriori somme. La ricorrente ha quindi dichiarato non cessata la materia del contendere, sostenendo che restavano dovuti euro 15.760,25 per interessi relativi alle fatture del 2025 e per interessi moratori maturati dal 1° gennaio 2026 al 27 marzo 2026, data dell’effettivo pagamento della sorte capitale. Ha chiesto l’integrale esecuzione del titolo e la condanna alle spese. La pretesa relativa agli interessi sugli interessi moratori maturati sulle fatture del 2025 implicava, secondo il giudice, una richiesta di anatocismo.
La decisione
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando la definitività del decreto ingiuntivo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha accolto il ricorso nei limiti residui, ordinando al Comune di dare integrale esecuzione al titolo e di pagare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, gli interessi dovuti sulla sorte capitale per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 27 marzo 2026. Ha escluso invece gli interessi sugli interessi moratori relativi alle fatture del 2025, ritenendo che tale richiesta configurasse anatocismo non consentito in assenza di una specifica previsione di legge, ai sensi dell’art. 1283 c.c. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivare su istanza della parte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.901,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma 3 c.p.a. per cui il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente la decisione con sentenza in forma semplificata; nel caso concreto fonda l’ordine di esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.lgs. 231/2002
interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all’effettivo soddisfo
Il decreto ingiuntivo definitivo riconosceva interessi moratori secondo la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dovuti sino all’effettivo pagamento della sorte capitale.
art. 1283 c.c.
non potendo essere accolta l’ulteriore richiesta ... in quanto tale assunto finirebbe per consentire la produzione di interessi agli interessi moratori, cioè un’ipotesi di anatocismo in un caso non previsto dalla legge
Esclude la capitalizzazione o produzione di ulteriori interessi sugli interessi moratori, salvo i casi previsti dalla legge.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia definitivo e che sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione affinché il giudice possa ordinare l’esecuzione e fissare un termine per l’adempimento spontaneo.
- L’adempimento solo parziale dell’amministrazione nelle more del giudizio non determina la cessazione della materia del contendere quando residui una parte del credito riconosciuto dal titolo, comprese somme dovute a titolo di interessi.
- Quando un titolo esecutivo riconosce interessi moratori sulla sorte capitale sino all’effettivo pagamento, l’amministrazione deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data dell’effettivo pagamento della sorte capitale.
- In assenza di una specifica previsione di legge, non sono dovuti ulteriori interessi sugli interessi moratori già maturati, poiché ciò configurerebbe anatocismo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo amministrativo esterno all’amministrazione inadempiente, per l’ipotesi di mancato adempimento entro il termine assegnato.
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