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Sentenza

Sentenza del 26/10/2015 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Operazioni inesistenti - Onere della prova - Spetta all'ufficio - Prova non fornita - Deduzione costi - Detrazione Iva - Competono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione Finanziaria aveva contestato alla società l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA, ritenendo che le fatture si riferissero a operazioni inesistenti. La società ha impugnato la pretesa sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e che i costi fossero effettivamente inerenti all'attività d'impresa, avendo prodotto utilità anche indirette.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello della società contribuente, ritenendo che spettasse all'Amministrazione provare concretamente l'inesistenza delle operazioni e che tale prova non fosse stata fornita. È stato inoltre rilevato che le operazioni si erano svolte in regime di trasparenza, senza un concreto danno erariale, e che la società aveva dimostrato l'inerenza dei costi. Sono state quindi riconosciute la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA.

Norme richiamate

  • Principio dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti

    Spetta all'Amministrazione Finanziaria provare che l'operazione commerciale non è stata mai posta in essere.

    Quando l'Ufficio contesta la fittizietà delle operazioni fatturate, deve fornire elementi concreti e specifici a sostegno della contestazione; non sono sufficienti affermazioni generiche o meramente presuntive non adeguatamente dimostrate.

  • Principio di inerenza dei costi

    I costi avevano fornito utilità all'impresa, anche in modo indiretto.

    La deducibilità richiede che il costo sia collegato all'attività d'impresa e sia idoneo a produrre o conservare utilità per essa. L'inerenza può sussistere anche quando il beneficio per l'impresa non sia immediato o diretto.

  • Deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA

    Deduzione costi - Detrazione IVA - Competono.

    In assenza di prova dell'inesistenza delle operazioni e quando l'inerenza dei costi sia dimostrata, il contribuente conserva il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA relativa.

Massime di principio

  • In una contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve prima dimostrare, con elementi concreti, che le operazioni non siano state effettivamente eseguite.
  • Il contribuente deve comunque conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, la loro riferibilità all'attività d'impresa e l'inerenza dei costi.
  • L'inerenza non richiede necessariamente un vantaggio diretto o immediato: può essere sufficiente un'utilità indiretta purché coerente con l'attività aziendale.
  • Se l'Ufficio non dimostra l'inesistenza delle operazioni e il contribuente prova l'inerenza dei costi, possono essere riconosciute sia la deduzione ai fini delle imposte sui redditi sia la detrazione dell'IVA.
  • La mera affermazione dell'Ufficio o l'esistenza di irregolarità formali, senza prova concreta della fittizietà dell'operazione, non è normalmente sufficiente a negare i relativi benefici fiscali.

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