Cassazione Penale, Sentenza n. 11798/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 8.700 rinvenuti nella disponibilità dell'indagata e del sequestro relativo a sostanze stupefacenti (ketamina ed ecstasy) e materiale per il loro consumo. La ricorrente deduceva: 1) insufficienza del fumus commissi delicti e errata attribuzione del ruolo di "gestore di fatto" al posto di una mera dipendente; 2) carenza del requisito del periculum in mora e della pertinenzialità della somma sequestrata rispetto al reato contestato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione succinta ma adeguata sia sulla sussistenza del fumus che sull'attribuzione della qualità di gestore di fatto, considerando rilevanti la presenza dell'indagata quale unica persona sul posto, il rinvenimento di stupefacente nella sua disponibilità analogo a quello trovato nel locale, e la presenza di materiale idoneo al consumo dietro il bancone e nelle sale. Sulla questione del pericolo di dispersione della somma, la Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione del Tribunale che ha collegato l'ingente disponibilità di contanti al mercimonio di stupefacenti e alla possibile confiscabilità della somma ai sensi dell'art. 240-bis c.p.p. e dell'art. 85-bis DPR 309/1990. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato collegato al possesso e alla messa a disposizione di sostanze stupefacenti
art. 79 d.P.R. n. 309/1990
Previsione dell'adibizione di locali a luogo di convegno per il consumo di droga; interpretata in senso estensivo richiedendo la disponibilità di fatto del locale e la consapevolezza o tolleranza dell'utilizzo per il consumo di stupefacenti
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Richiamata in relazione alla possibilità di sequestro e confisca di beni pertinenti al reato di stupefacenti, collegata all'art. 240-bis c.p.p.
art. 240-bis c.p.p.
Consente la confisca per equivalente o la destinazione di somme ritenute pertinenti al reato; il Tribunale ha richiamato la possibile confiscabilità della somma sequestrata
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ground di ricorso per cassazione invocato dalla ricorrente; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in materia cautelare, ammettendo solo doglianze dirette alla violazione di legge ovvero vizi della motivazione molto gravi
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai criteri di impugnazione cautelare; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà un'accusa di omessa o insufficiente motivazione e non idonea in sede di legittimità
art. 321 c.p.p.
Riguarda l'adozione di misure cautelari reali per prevenire dispersione o impiego del bene per il compimento di ulteriori reati; il Tribunale ha fatto espresso riferimento al pericolo di dispersione del contante
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La configurazione del reato di adibizione del locale a luogo di convegno per il consumo di stupefacenti (art. 79 DPR 309/1990) non richiede necessariamente l'intestazione formale dell'esercizio: ciò che conta è la disponibilità di fatto e la consapevolezza o tolleranza dell'utilizzo del locale per il consumo di droga
- Per il fumus commissi delicti rilevano elementi concreti come la presenza di sostanze analoghe, materiale per la preparazione e consumo (vassoi, carte), la coincidenza temporale e la posizione dell'indagato nel locale; letture alternative non demolitive della logica decisionale del giudice di merito sono insufficienti in sede di cassazione
- Il sequestro preventivo di somme in contanti è giustificabile dal pericolo di dispersione e dalla natura "volatile" del denaro, specie se la disponibilità appare incongrua rispetto al profilo reddituale della persona e compatibile con il mercimonio di stupefacenti; ciò può fondare sia il sequestro che la prospettazione della confiscabilità
- In materia cautelare la Cassazione ammette principalmente censure di diritto: i motivi che consistono in una generica richiesta di rivalutazione dei fatti o in una semplice lettura alternativa degli atti sono inammissibili per difetto di specificità
- La motivazione anche se sintetica è adeguata purché sia coerente, completa e permetta di comprendere l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice; l'omessa contestazione puntuale dei passaggi decisionali rilevanti rende il ricorso inefficace
- Quando il tribunale del riesame indica più ragioni autonome e autosufficienti a fondamento della decisione (es. pertinenzialità dei beni e rischio di dispersione), il ricorrente deve contrastare specificamente ciascuna di esse oppure il ricorso sarà dichiarato inammissibile
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