Cassazione Penale, Sentenza n. 31764/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) censura di violazione di legge e carenza di motivazione relativa all'episodio del 24/08/2017: il ricorrente sosteneva la carenza dell'elemento psicologico e della offensività perché si era allontanato non per delinquere ma per volersi far reinternare in carcere, recandosi spontaneamente alle forze dell'ordine. (2) censura di violazione di legge e carenza di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva aumentato l'aumento per continuazione rispetto al primo grado (applicando per ciascun reato di evasione un aumento di 2 mesi invece dei 15 giorni già calcolati in primo grado), senza motivare la maggior gravità e avendo modificato la struttura del reato continuato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per carenza di interesse e manifesta infondatezza, richiamando il principio secondo cui il reato di evasione ha dolo generico e i motivi dell'allontanamento non escludono il reato. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto ingiustificata la determinazione in peius degli aumenti operata dalla Corte d'appello per due episodi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p. e rideterminando la misura dell'aumento complessivo in mesi tre di reclusione (mesi due per l'evasione del 27/07/2017 e quindici giorni per ciascuna delle evasioni del 20/07/2017 e del 24/08/2017), da aggiungersi alla pena già inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5/1/2022.
Norme richiamate
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la decisione impugnata e, se possibile, rideterminare la pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
principio giurisprudenziale sul dolo dell'evasione
Cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020 (Rodio); Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012 (Rapillo); Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008 (Iussi)
Nel reato di evasione il dolo è generico: è sufficiente la consapevolezza di violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura; le ragioni che hanno determinato l'allontanamento non escludono il reato
Massime di principio
- Nel reato di evasione il dolo è generico: l'intenzione soggettiva di ritornare in carcere o altre motivazioni personali non eliminano la responsabilità se sussiste la consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione
- La Corte d'appello non può aumentare in pejus la misura dell'aumento per continuazione rispetto al primo grado senza fornire motivazione concreta e comparativa che giustifichi la maggiore gravità
- Quando la Cassazione giudica fondato un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Se la struttura del reato continuato viene modificata in appello (es. cambiamento del reato più grave), è necessario che la motivazione espliciti le ragioni dell'eventuale diversa quantificazione degli aumenti per i reati satellite
- In impugnazioni per aumento di pena, è utile per la parte resistente spiegare dettagliatamente la gravità comparata degli episodi per sostenere una maggiorazione in appello
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