Sentenza del 21/10/2015 n. 2232 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Soggetti legittimati - Agente della riscossione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta giuridicamente inesistente, poiché effettuata da Equitalia senza l'intervento di uno dei soggetti abilitati indicati dalla legge. Di conseguenza, la cartella così notificata non può produrre validamente gli effetti propri della notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente da Equitalia tramite raccomandata postale, senza l'intervento di uno dei soggetti espressamente qualificati dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il principio affermato è che l'agente della riscossione non rientra tra i soggetti legittimati a notificare autonomamente le cartelle mediante il servizio postale.
Norme richiamate
Art. 26, primo comma, D.P.R. n. 602 del 1973
I soggetti legittimati alla notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento sono unicamente i quattro indicati nella disposizione.
La norma contiene un'elencazione tassativa dei soggetti abilitati alla notificazione delle cartelle di pagamento. L'agente della riscossione non è incluso tra tali soggetti e non può quindi procedere autonomamente alla notificazione tramite raccomandata postale.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti della riscossione, occorre verificare non solo l'utilizzo del servizio postale, ma anche che la notificazione sia stata eseguita da un soggetto espressamente legittimato dalla legge.
- Quando una norma individua in modo tassativo i soggetti abilitati a una determinata attività, soggetti non compresi nell'elenco non possono essere considerati legittimati per analogia o prassi amministrativa.
- Una cartella di pagamento notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata, senza l'intervento di un soggetto qualificato, può essere contestata per inesistenza giuridica della notificazione.
- La validità della notificazione deve essere valutata alla luce della disciplina vigente e dell'eventuale evoluzione normativa o giurisprudenziale applicabile al caso concreto.
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