Cassazione Civile, Ordinanza n. 04396/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, relativa a omesso versamento dell'imposta indicata come dovuta nella dichiarazione del contribuente. I giudici tributari di merito avevano annullato/ritenuto illegittima la cartella perché priva, secondo loro, di una motivazione sufficientemente rigorosa, non essendo richiamato alcun precedente atto o provvedimento amministrativo da cui desumere per relationem le ragioni della pretesa. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la cartella fosse adeguatamente motivata e che non vi fosse lesione del diritto di difesa, perché il preteso debito derivava direttamente dalla dichiarazione resa dal contribuente e dal controllo automatizzato su di essa effettuato.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene che la decisione di merito non abbia applicato correttamente il principio secondo cui, quando la cartella segue una liquidazione effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne è già a conoscenza. La Corte richiama inoltre il principio delle Sezioni Unite sulla motivazione della cartella per interessi: se la cartella segue un atto che ha già determinato il quantum del tributo e degli interessi, basta il richiamo dell'atto presupposto; se invece la cartella è il primo atto relativo agli interessi, deve indicare base normativa e decorrenza degli accessori. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame di ulteriori profili di merito rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 7 L. n. 212/2000
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere soddisfatto, nei casi considerati, anche con il richiamo alla dichiarazione del contribuente o all'atto presupposto.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
è richiamato come norma violata nel motivo; la Corte la considera nel quadro dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nel controllo automatizzato fondato sulla dichiarazione del contribuente, la motivazione della cartella può limitarsi al richiamo della dichiarazione stessa.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla Corte in via generale quale norma parallela sul controllo automatizzato IVA.
art. 3 L. n. 241/1990
insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente, delimita l'obbligo motivazionale della cartella nei casi in cui segua un atto presupposto già determinativo del debito.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento segue un controllo automatizzato fondato sulle dichiarazioni del contribuente, la motivazione può essere soddisfatta mediante il semplice richiamo alle dichiarazioni medesime, senza necessità di ulteriori specificazioni sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa.
- Se la cartella segue un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi, è sufficiente il richiamo dell'atto precedente e l'indicazione dell'importo degli ulteriori accessori maturati.
- Se la cartella è il primo atto con cui vengono richiesti gli interessi, la motivazione deve indicare la base normativa degli interessi e la loro decorrenza, non essendo invece necessaria l'indicazione analitica dei singoli saggi o del dettaglio matematico del calcolo.
- La carenza di motivazione che riguardi solo gli accessori non travolge necessariamente l'intero atto, potendo determinare invalidità parziale limitata alla componente affetta da vizio, in applicazione del principio di conservazione dell'atto autonomamente valido nella parte residua.
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