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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13089/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha rigettato la sua istanza di riparazione per presunta ingiusta detenzione per il periodo di pena esp piato in eccesso in relazione alla sentenza del GUP del 14/11/2017 (reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il nodo centrale è se il periodo trascorso in regime di affidamento in prova ai servizi sociali sia indennizzabile ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.; il ricorrente invoca orientamenti (cfr. Sez. 3, n. 43550/2016) che riconoscono l'indennizzabilità anche di tali periodi. Inoltre la difesa ha cercato di introdurre, con memoria integrativa, questioni relative al ricalcolo dei giorni di eccesso e alla fungibilità della pena, sulla base di comunicazioni successive della Procura.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso. Ha ritenuto irricevibile la memoria integrativa perché introduceva temi nuovi (ricalcolo residuo pena e fungibilità) estranei al perimetro dell'impugnazione originaria e suscettibili di autonoma impugnazione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Sul punto principale, ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 314 cod. proc. pen. tutela l'indennizzo per privazione della libertà derivante da misure di carattere custodiale e non si estende ai periodi trascorsi in affidamento in prova ai servizi sociali; pertanto la Corte territoriale ha correttamente escluso la riparazione, essendo i periodi in affidamento al servizio sociale computati superiori all'eccesso di pena dedotto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'art. 314 è stato interpretato dalla Corte come riferito esclusivamente alle ipotesi di privazione della libertà personale derivanti da misure custodiali; pertanto non riconosce indennizzo per periodi in misure alternative non custodiali (es. affidamento in prova ai servizi sociali)

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice (detenzione a fini di spaccio di stupefacenti) relativa al fatto per cui il ricorrente è stato condannato; usata nel contesto dell'esecuzione della pena

  • art. 657 c.p.p.

    Norma richiamata nella fase esecutiva per la valutazione della fungibilità della pena; la Procura ha ritenuto non ricorrere i presupposti per la fungibilità quando l'espiazione è anteriore alla commissione del reato oggetto della successiva condanna

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiama i limiti oggettivi dell'impugnazione: i motivi nuovi devono riguardare i capi e i punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario; l'introduzione di temi nuovi nella memoria è inammissibile

  • art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato a supporto dell'interpretazione secondo cui la tutela convenzionale concerne la privazione della libertà e non si estende, in senso analogo, a misure non custodiali; quindi coerenza tra art. 314 c.p.p. e art. 5 CEDU

Massime di principio

  • L'art. 314 c.p.p. e la giurisprudenza prevalente escludono l'indennizzo per i periodi trascorsi in affidamento in prova ai servizi sociali: solo le misure custodiali configurano il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
  • Questioni sorte successivamente alla decisione impugnata (es. ricalcolo del residuo pena, determinazioni della Procura sull'ammontare dell'eccesso o sulla fungibilità) devono essere dedotte e impugnate davanti al giudice dell'esecuzione competente e non possono essere introdotte tardivamente in seno a un ricorso che non le aveva originariamente contestate
  • In presenza di calcoli diversi sul residuo di pena comunicati dall'Ufficio Esecuzioni, è necessario promuovere i mezzi di impugnazione appropriati nei termini e davanti all'autorità prevista (giudice dell'esecuzione) per ottenere una revisione del conteggio; non è sufficiente sollevare la questione in memoria integrativa in sede che ne esclude l'ammissibilità
  • Esiste un orientamento giurisprudenziale minoritario che ritiene indennizzabile anche l'affidamento in prova; tuttavia la Cassazione, seguendo l'orientamento di Sez. 4, considera prevalente la tesi che limita l'indennizzo alle ipotesi di effettiva privazione della libertà
  • Chi ritiene di avere subito pena in eccesso deve documentare puntualmente i periodi custodiali effettivamente patiti e fare riferimento alle comunicazioni ufficiali (es. Ufficio Esecuzioni/Procura); la quantificazione oggettiva è essenziale e ogni contestazione sul calcolo segue percorsi processuali distinti

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