Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33871/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IMU relativa all'anno 2012 e TARES relativa all'anno 2013, notificata per un importo complessivo di euro 5.548,31. In appello la contribuente aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado solo quanto alle spese di lite, con condanna delle controparti alla rifusione di euro 1.500,00 complessivi. In cassazione la parte vittoriosa nel merito ha censurato la liquidazione delle spese: con il primo motivo ha dedotto che il giudice d'appello aveva liquidato i compensi in modo onnicomprensivo e forfettario, senza distinguerli per i diversi gradi del giudizio di merito, in violazione dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e della disciplina del processo tributario; con il secondo motivo ha dedotto che la liquidazione era inferiore ai parametri minimi applicabili, considerato il valore della causa e le tabelle vigenti. Le controparti sono rimaste intimate.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la liquidazione dei compensi professionali va effettuata per ciascuna fase del giudizio, così da consentire il controllo della correttezza dei parametri applicati, e che, in base al sistema introdotto dal d.m. n. 55 del 2014, i parametri tabellari costituiscono il criterio ordinario di riferimento; nel caso concreto, la liquidazione complessiva di euro 1.500,00 per entrambi i gradi di merito risultava inferiore ai valori minimi ricavabili dalle tabelle. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando le spese di primo e secondo grado e quelle del giudizio di legittimità, con condanna solidale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune e distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma sulla disciplina delle spese nel processo tributario, applicata in combinazione con i parametri forensi per la liquidazione dei compensi

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    invocato nel primo motivo in relazione alla liquidazione delle spese e alla distribuzione tra i gradi di giudizio

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    considerato norma di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare per ciascuna fase del giudizio

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    richiamato come atto di modifica dei parametri forensi

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    richiamato come aggiornamento dei parametri forensi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio denunciato, ossia violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    citato quale riferimento dei parametri tabellari per la determinazione del compenso, con indicazione dei valori minimi e medi

  • tabelle 1-2 allegate al d.m. 55/2014

    utilizzate per verificare la congruità della liquidazione rispetto al valore della causa

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese professionali, quando governata dai parametri forensi, deve essere effettuata distinguendo le singole fasi o gradi del giudizio, così da consentire il controllo della correttezza del calcolo e del rispetto delle tabelle applicabili.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 non sussiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari in senso stretto; tuttavia i parametri tabellari restano il criterio ordinario di orientamento e la liquidazione deve collocarsi in una fascia coerente con il valore e la complessità della controversia.
  • Il giudice deve motivare il discostamento apprezzabile dai parametri medi; una liquidazione globalmente e sensibilmente inferiore ai valori tabellari, in assenza di adeguata spiegazione, integra violazione dei criteri legali di liquidazione.
  • Quando il vizio attiene al solo quantum delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c., evitando il rinvio per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.