Cassazione Penale, Sentenza n. 18764/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca facoltativa del telefono cellulare e della relativa scheda SIM disposta nella sentenza di patteggiamento che aveva condannato l'imputato per ricettazione e detenzione di arma clandestina. Il ricorrente ha contestato che l'uso del telefono fosse occasionale e motivato da timori personali, che i messaggi vocali potevano essere inviati da altri dispositivi e che, quindi, il telefono non fosse un bene strumentale all'esecuzione del reato; ha inoltre rilevato l'illogicità del collegamento tra la confisca e la prevenzione della reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca del telefono cellulare e della scheda SIM, disponendone la restituzione all'imputato. La Corte ha ritenuto che, non essendo la confisca stata oggetto di accordo tra le parti, il G.U.P. avesse l'onere di motivare specificamente il nesso tra i beni sequestrati e la possibilità di reiterazione del reato; il G.U.P. non ha fornito tale motivazione, limitandosi a formule generiche, per cui la statuizione è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen. (patteggiamento)
Contesto procedurale in cui la sentenza è stata emessa: la sentenza di patteggiamento è motivata secondo le norme del rito concordato; tuttavia, le misure non concordate devono essere motivate secondo la disciplina generale.
art. 240, comma 1, cod. pen. (confisca)
Norma che disciplina la confisca; applicata dal G.U.P. quale confisca facoltativa dei beni ritenuti strumentali alla commissione del reato o alla sua reiterazione.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limiti di impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento che hanno applicato misure: se la misura è frutto dell'accordo le censure sono più limitate; diverso è il regime quando la misura non è stata concordata.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina generale dei motivi di impugnazione per vizio di motivazione applicabile quando la misura non è oggetto di accordo; la motivazione deve essere adeguata e specifica.
Sez. U., n. 21368 del 26/9/2019 (Savin)
Giurisprudenza richiamata per precisare che le misure applicate in patteggiamento sono impugnabili nei limiti indicati dall'art. 448 c.p.p. se concordate, altrimenti valgono i canoni di motivazione ordinari.
Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014 (Fiocco) e altre pronunce citate (Rhameni, Indelicato)
Precedenti che chiariscono l'onere motivazionale del giudice del merito quando dispone la confisca: è necessario indicare elementi che dimostrino lo stretto collegamento tra la detenzione dei beni e la possibilità di reiterazione della condotta criminosa.
Massime di principio
- Se la confisca è disposta in una sentenza di patteggiamento ma non è oggetto dell'accordo tra le parti, il giudice deve motivare specificamente il nesso tra i beni confiscati e il rischio di reiterazione del reato; la mera affermazione generica non è sufficiente.
- Beni fungibili o comunemente utilizzabili (es. telefoni, SIM) richiedono una motivazione più rigorosa per la confisca: bisogna dimostrare la strumentalità concreta e specifica del bene alla commissione o alla reiterazione del reato.
- Quando la motivazione è carente in punto di collegamento tra bene e pericolo di recidiva, la Corte di Cassazione può annullare la misura imposta (anche senza rinvio) e ordinare la restituzione dei beni.
- Se la confisca è invece parte dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, i limiti di impugnazione in cassazione sono più ristretti (art. 448 c.p.p.); in quel caso i controlli della Corte seguono regole diverse.
- Nelle ipotesi in cui il bene è solamente un mezzo possibile ma non dimostrato come indispensabile o strettamente connesso alla condotta delittuosa, la confisca può essere considerata eccessiva e ingiustificata.
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