Sentenza del 10/09/2018 n. 5796 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto di costituzione - Trust - Notaio - Versamento imposte - Misura fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tassazione proporzionale applicata dall'Agenzia delle Entrate all'atto notarile di costituzione e dotazione di un trust, con riferimento alle imposte di donazione e successione, ipotecaria e catastale. In particolare, ha sostenuto che l'atto non determina un trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari, ma istituisce soltanto un vincolo di destinazione, con effetti traslativi finali differiti. Ha inoltre contestato la validità dell'avviso per carenza di delega del funzionario sottoscrittore e per ulteriori vizi formali e sostanziali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla delega, poiché l'Agenzia aveva dimostrato documentalmente l'esistenza di una delega specifica e valida. Nel merito, ha invece stabilito che l'atto di costituzione o dotazione del trust non produce immediatamente l'effetto traslativo finale, mancando l'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Di conseguenza, non si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ma in misura fissa. Gli atti impugnati sono stati dichiarati nulli e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 347/1990, articoli 2 e 10
Aliquote del 2% per l'imposta ipotecaria e dell'1% per l'imposta catastale
Le aliquote proporzionali si applicano agli atti che realizzano un effettivo trasferimento patrimoniale imponibile. Secondo la sentenza, l'atto iniziale di dotazione del trust non realizza tale trasferimento definitivo.
Decreto legislativo n. 262/2006, articolo 2, comma 47
Norma richiamata dal contribuente nell'ambito della contestazione della tassazione proporzionale applicata al trust.
Codice civile, articolo 2645-ter
Richiamato in relazione alla costituzione di vincoli di destinazione sui beni; la costituzione del vincolo non equivale necessariamente all'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario.
Decreto legislativo n. 346/1990, articolo 58
Norma richiamata tra quelle che il contribuente ha dedotto essere state violate in materia di imposte sulle successioni e donazioni.
D.P.R. n. 131/1986, articolo 27
Richiamato con riferimento alla disciplina dell'imposta di registro e alla distinzione tra effetti immediati e futuri dell'atto.
Cassazione, sentenza n. 975/2018
L'atto di dotazione del trust "si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali"
L'atto di dotazione del trust non comporta, di per sé, l'immediata attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Gli effetti traslativi rilevanti ai fini dell'imposizione proporzionale si verificano solo nella fase finale.
Cassazione, sentenza n. 19.739/2012
Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto, l'Ufficio deve dimostrare l'esistenza della delega; nella fattispecie tale prova è stata fornita.
Cassazione, sentenza n. 5200/2018
La delega alla sottoscrizione è valida se individua il delegato e definisce chiaramente l'oggetto della delega; in mancanza, gli atti sottoscritti dal funzionario possono essere nulli.
Massime di principio
- La mera costituzione o dotazione di un trust, quando non comporta l'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, non realizza immediatamente il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
- In presenza di un trasferimento strumentale e temporaneo al trustee, le imposte ipotecaria e catastale sono generalmente applicabili in misura fissa; la tassazione proporzionale può rilevare al momento dell'effettivo trasferimento finale ai beneficiari, secondo la struttura concreta dell'operazione.
- Per stabilire il corretto regime fiscale occorre distinguere tra il trasferimento funzionale alla gestione del trust e il trasferimento definitivo della ricchezza o dei beni al beneficiario.
- La validità dell'avviso sottoscritto da un funzionario delegato dipende dalla prova documentale della delega e dalla sua sufficiente specificità, con indicazione del delegato e dell'oggetto dell'incarico.
- La soluzione riguarda la struttura concreta del trust e non esclude che clausole o effetti immediatamente attributivi possano condurre a una diversa qualificazione fiscale.
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