Ordinanza n. 3476/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera n. 9142 del 14 maggio 2026, pubblicata sul sito intranet del C.M.M. il 15 maggio 2026, con la quale il Plenum del Consiglio della Magistratura Militare ha nominato il dott. Gioacchino TORNATORE, a sua domanda, Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare di nomina, a domanda, del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui il Plenum del Consiglio della Magistratura Militare ha nominato il controinteressato Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello. La censura ritenuta meritevole di seria considerazione riguarda la possibile illegittimità della nomina perché, al momento della presentazione della domanda, il controinteressato ricopriva l’incarico di magistrato dirigente della segreteria del Consiglio della Magistratura Militare. Il ricorrente ha prospettato l’applicabilità, tramite il rinvio contenuto nell’art. 72 del Codice dell’ordinamento militare alle norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, dell’art. 41 della legge n. 195/1958, che preclude agli addetti alla segreteria del CSM la partecipazione a concorsi o scrutini salvo cessazione dall’incarico almeno un anno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso presenti profili di seria considerazione e necessiti di approfondimento, in particolare sulla possibile applicazione al procedimento di nomina della disciplina che limita la partecipazione degli addetti alla segreteria del CSM a concorsi o scrutini. Non ha tuttavia definito in via cautelare la questione, ritenendo che la rilevanza dei temi dedotti non consenta una soluzione adeguata e stabile in sede cautelare. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato direttamente la pubblica udienza di merito per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa per la discussione del ricorso nel merito la pubblica udienza
Consente al giudice, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la provvisorietà della sede cautelare, di fissare sollecitamente la trattazione del merito senza definire stabilmente la domanda cautelare.
art. 72 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura
Costituisce la base del possibile rinvio alle norme applicabili al Consiglio superiore della magistratura, la cui portata rispetto alla nomina controversa deve essere approfondita nel merito.
art. 41 legge 24 marzo 1958, n. 195
preclude agli addetti alla segreteria del CSM di partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio
La disposizione è indicata come parametro della possibile illegittimità della nomina, in quanto limita la partecipazione degli addetti alla segreteria del CSM a concorsi o scrutini in assenza della cessazione dall’incarico nel termine previsto.
Massime di principio
- Quando una controversia cautelare concerne la possibile applicazione, mediante rinvio normativo, di una disciplina sulle cause di incompatibilità o di esclusione dalla partecipazione a procedure di nomina, e la questione richiede un approfondimento incompatibile con la provvisorietà della tutela cautelare, il giudice può fissare direttamente e sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Un rinvio legislativo alle norme previste per un diverso organo può rendere applicabili, in quanto compatibili e salvo diversa disciplina speciale, anche le disposizioni che limitano la partecipazione a concorsi o scrutini degli addetti alla relativa segreteria; la concreta applicabilità della norma richiede l’accertamento della comparabilità degli organi e della procedura di nomina.
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