Sentenza n. 1620/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO per un anno, consistente nel divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi di svolgimento di manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dalla Questura di Cosenza in relazione al lancio, da parte di un gruppo di tifosi ultrà, di fumogeni, petardi e tre razzi con stelo in legno durante una partita di calcio, sostenendo di non avere preso parte attiva agli episodi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 16, 17 e 21 Cost., assumendo che la propria condotta fosse riconducibile alla libera partecipazione a una protesta e all’esercizio della libertà di riunione e manifestazione del pensiero. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha contestato che le immagini di videosorveglianza consentissero di individuare con certezza il luogo e il momento dell’accensione e del lancio dei razzi, anche in ragione della loro possibile lunga gittata, e ha evidenziato che la propria presenza nei pressi del luogo di lancio risultava successiva all’orario documentato per l’accensione dei razzi. Ha inoltre negato qualsiasi partecipazione attiva alle condotte contestate al gruppo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha premesso che il DASPO è una misura di prevenzione, applicabile anche in assenza di un reato accertato o di una denuncia penale, quando vi siano elementi di fatto idonei a dimostrare una condotta, individuale o di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o turbare l’ordine pubblico. Ha inoltre riconosciuto l’elevata discrezionalità del potere questorile, esercitabile anche in presenza di un pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Tuttavia, nel caso concreto, pur essendo stato accertato che il gruppo di tifosi aveva acceso fumogeni e lanciato razzi poi finiti nel terreno di gioco, il ricorrente non era entrato nello stadio ed era stato soltanto individuato, tramite immagini, nel luogo in cui erano stati accesi i fumogeni e lanciati i primi razzi. Non risultava però alcuna evidenza di una sua partecipazione attiva, né un apporto causale concreto alla situazione di allarme e pericolo. La mera presenza sul posto e la partecipazione a proteste contro la società e la squadra non erano sufficienti a integrare i presupposti del DASPO. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato da difetto di istruttoria in ordine alla condotta pericolosa e antisportiva individualmente riferibile al ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per la complessità degli accertamenti fattuali e dei profili interpretativi.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate [...] nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose [...] o che [...] abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico
Il DASPO richiede elementi di fatto concreti dai quali risulti una partecipazione attiva, o una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva, a episodi violenti, minacciosi o intimidatori idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. La mera presenza sul luogo dei fatti non è sufficiente.
art. 16 Cost.
La libertà di circolazione è richiamata dal ricorrente, ma la decisione accoglie il ricorso per il difetto di prova della condotta pericolosa individuale, senza fondare autonomamente l’annullamento su una violazione della norma costituzionale.
art. 17 Cost.
La libertà di riunione è richiamata dal ricorrente; il giudice distingue la mera partecipazione a una protesta dalla partecipazione attiva a condotte violente o pericolose rilevanti ai fini del DASPO.
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero è richiamata dal ricorrente; la mera espressione del dissenso non integra, di per sé, una condotta suscettibile di DASPO in assenza di un concreto apporto a episodi violenti o pericolosi.
Massime di principio
- Il DASPO può essere adottato anche come misura di prevenzione, senza che sia necessario l’accertamento di un reato o la presentazione di una denuncia penale, purché sussistano concreti elementi di fatto dai quali emerga una condotta individuale o di gruppo evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico.
- L’elevata discrezionalità riconosciuta al questore nell’adozione del DASPO non esonera l’amministrazione dall’obbligo di verificare e motivare la riferibilità individuale della condotta pericolosa al destinatario della misura.
- La mera presenza di una persona nel luogo in cui altri soggetti hanno commesso condotte violente o pericolose non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi concreti, a dimostrare una partecipazione attiva o un apporto causale alla condotta collettiva rilevante ai fini del DASPO.
- La mera partecipazione a proteste o la manifestazione del dissenso nei confronti di una società sportiva o di una squadra non integra una condotta rilevante ai fini del DASPO se non è accompagnata da un concreto contributo a episodi di violenza, minaccia, intimidazione o pericolo per l’ordine pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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