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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14798/2021 del 27/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il richiedente, cittadino di un Paese indicato in sentenza come (OMISSIS), aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, nonché, in subordine, della protezione umanitaria. Aveva riferito di avere avuto contrasti con il padre, dirigente di una moschea, contrario alla sua relazione con una donna cristiana e intenzionato a farlo sposare con una musulmana; dopo essersi trasferito con la fidanzata in un’altra città, sarebbe stato prelevato da alcuni giovani inviati dal padre e rinchiuso per tre giorni nella stanza dell’Imam, da cui sarebbe fuggito. Avrebbe poi appreso da amici che era stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti e che il padre voleva ucciderlo. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda; il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non credibile il racconto e non ravvisando i presupposti delle protezioni richieste. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1413/2019 depositata il 28 marzo 2019, aveva respinto l’impugnazione: aveva giudicato generica la censura sulla credibilità, valorizzando l’età del richiedente, la mancata identificazione delle persone coinvolte, l’improvvisa reazione paterna dopo cinque anni, l’assenza di denuncia alle autorità e le contraddizioni del racconto; aveva inoltre ritenuto generiche le doglianze sulla situazione del Paese e sulla protezione sussidiaria. Quanto alla protezione umanitaria, aveva rilevato l’incertezza sul Paese di effettiva provenienza, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata e di condizioni individuali di vulnerabilità, nonché la mancata prova di un radicamento in Italia, non dimostrato dai documenti relativi a un contratto per attività sportiva e a tirocini formativi. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi connessi: il primo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 14 D.Lgs. n. 251/2007; il secondo, per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Ha contestato la valutazione della situazione sociopolitica del Paese e del rischio in caso di rimpatrio, la valutazione di non credibilità, il diniego della protezione umanitaria e l’accertamento della vulnerabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure sulle forme di protezione. Ha ritenuto non soddisfatto il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: l’esposizione sommaria dei fatti mancava come sezione autonoma e non era ricostruibile neppure attraverso i motivi, che non fornivano gli elementi necessari per comprendere compiutamente l’oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti senza ricorrere ad altre fonti o atti, inclusa la sentenza impugnata. La Corte ha precisato che l’esposizione non deve necessariamente costituire una parte autonoma del ricorso, potendo risultare con chiarezza dal complesso dell’atto e dallo svolgimento dei motivi, ma nel caso concreto tale condizione non ricorreva. Nulla sulle spese, poiché il controricorso del Ministero non presentava i requisiti minimi di ammissibilità e non vi era stata attività difensiva utile. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il citato art. 366 c.p.c. è difatti posto a tutela dell’imprescindibile esigenza di chiarezza espositiva e completezza del ricorso, che deve contenere quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame.

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti serve a consentire alla Corte di comprendere la questione sottoposta al suo esame mediante il solo ricorso. L’esposizione può risultare dal complesso dell’atto e dallo svolgimento dei motivi, ma deve comunque offrire un quadro chiaro e completo dei fatti rilevanti, del processo e delle posizioni delle parti; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    La disposizione è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato: un importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Il requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto per il ricorso per cassazione è funzionale alla chiarezza e completezza dell’atto: il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere la controversia, lo svolgimento dei gradi di merito e le posizioni delle parti senza dover consultare la sentenza impugnata o altri atti processuali.
  • L’esposizione dei fatti non deve necessariamente essere collocata in una sezione autonoma: può risultare chiaramente dal contesto complessivo del ricorso, anche attraverso lo svolgimento dei motivi. Se, tuttavia, è assente come parte autonoma e non è ricavabile dai motivi con sufficiente completezza, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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