Sentenza n. 303/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota prot. n. MIB/MIC _SABAP-BA 0010904-P del 24.07.2025, con la quale la Soprintendenza ha rilevato “che non è possibile comunicare il nominativo del soggetto che ha effettuato la segnalazione per motivi di riservatezza ai sensi del D.lgs. n.196/2003 mod. dal Reg. UE 2016/679 e dell'art. 24 della L. 241/1990”; per la dichiarazione del diritto della Dilella Invest S.p.A. a conoscere il nominativo del soggetto che ha proceduto alle (due) “segnalazioni per le vie brevi”, con indicazione della data e dell'ora in cui tali segnalazioni sono state ricevute; per la dichiarazione dell’obbligo del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comunicare il nominativo del soggetto che ha proceduto alle (due) “segnalazioni per le vie brevi”, con indicazione della data e dell'ora in cui tali segnalazioni sono state ricevute dalla Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di comunicazione del nominativo del soggetto autore di due segnalazioni per le vie brevi, con indicazione della data e dell'ora di ricezione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, interessata alla realizzazione di un impianto di carburanti e titolare di un provvedimento autorizzatorio unico, ha chiesto di conoscere il nominativo del soggetto che aveva effettuato due segnalazioni per le vie brevi, dalle quali sarebbe stato originato il sopralluogo archeologico della Soprintendenza. Il sopralluogo aveva rilevato tracce di depositi stratigrafici neolitici e reperti archeologici e aveva condotto alla sospensione dei lavori. La Soprintendenza ha negato l'ostensione invocando la riservatezza del segnalante ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali e dell'art. 24 della l. 241/1990. La ricorrente ha dedotto un interesse qualificato alla conoscenza dell'informazione, ritenendo che il nominativo potesse essere utile per verificare l'attendibilità della segnalazione e del segnalante e prospettando anche un interesse risarcitorio. Il TAR ha rilevato, anzitutto, che la domanda non riguardava un documento, ma un'informazione e un'attività elaborativa dell'amministrazione, senza che fosse certa l'esistenza di un documento contenente il nominativo. In ogni caso, la ricorrente non ha specificamente dimostrato un'utilità concreta e attuale dell'ostensione: la segnalazione aveva fornito soltanto la notizia per l'esecuzione del sopralluogo, mentre l'avvio e la conclusione del procedimento di sospensione erano dipesi autonomamente dagli accertamenti oggettivi compiuti dalla Soprintendenza. È stato inoltre dedotto che il richiamo a finalità risarcitorie era strumentale e non sorretto da un plausibile nesso causale tra la segnalazione e il provvedimento potenzialmente lesivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, che l'accesso possa essere utilizzato per ottenere una mera informazione o per imporre all'amministrazione un'attività di elaborazione, anziché per acquisire documenti esistenti. In via ulteriore, anche ipotizzando l'esistenza di un documento contenente il nominativo, ha ritenuto insussistente l'interesse all'ostensione. Pur richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 1997 sull'ostensibilità degli esposti quando la conoscenza sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici, il Collegio ha precisato che tale interesse non sussiste quando l'identità del segnalante non incida sull'accertamento dei fatti né sulla legittimità del provvedimento finale. Nel caso concreto, il sopralluogo e i suoi esiti oggettivi erano autonomi rispetto alla segnalazione, sicché l'anonimato del segnalante o l'assenza della segnalazione non avrebbero modificato la legittimità dell'accertamento. Anche l'interesse risarcitorio è stato ritenuto non concreto, per l'evidente assenza di un nesso causale tra la segnalazione e la sospensione dei lavori. Spese compensate per la particolarità della vicenda e della giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 24 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dall'amministrazione a fondamento del diniego di accesso per ragioni di riservatezza; il TAR ha comunque respinto la domanda principalmente per l'inesistenza di un oggetto documentale certo e per la carenza di interesse concreto e attuale.
art. 8, comma 5, lett. d), d.P.R. 352/1992
deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici
La conoscenza dell'esposto o del documento contenente il nominativo del segnalante è ammessa solo quando sia necessaria e concretamente utile alla cura o alla difesa di interessi giuridici; non basta un interesse astratto o meramente esplorativo.
d.lgs. 196/2003
La disciplina della protezione dei dati personali è stata richiamata dalla Soprintendenza per negare la comunicazione del nominativo del segnalante.
Regolamento (UE) 2016/679
Il regolamento è stato richiamato dall'amministrazione quale fonte della tutela della riservatezza del nominativo del segnalante.
Adunanza Plenaria n. 5/1997
La pronuncia è richiamata per il principio secondo cui gli esposti dei segnalanti possono essere ostensibili al segnalato quando la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, ma tale esigenza deve essere concreta e riferita all'incidenza dell'esposto sull'azione amministrativa.
Massime di principio
- L'accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere una mera informazione non risultante da un documento esistente, né per imporre all'amministrazione un'attività di ricerca o elaborazione del contenuto di documenti; l'oggetto dell'accesso deve essere costituito da documenti determinati o determinabili già formati.
- L'identità dell'autore di un esposto o di una segnalazione è ostensibile soltanto quando la sua conoscenza sia concretamente necessaria alla cura o alla difesa di un interesse giuridico, ad esempio per verificare l'attendibilità della denuncia e del denunciante.
- Quando una segnalazione si limita a fornire la notizia che induce l'amministrazione a svolgere un sopralluogo, ma l'avvio e la conclusione del procedimento dipendono autonomamente dagli accertamenti oggettivi compiuti dall'amministrazione, il segnalante e le ragioni della segnalazione non hanno rilievo determinante ai fini della difesa del destinatario del provvedimento e non fondano, di per sé, un interesse all'accesso al nominativo.
- L'interesse all'accesso deve essere concreto e attuale: non sussiste quando l'ostensione sia richiesta per finalità meramente esplorative o senza una specifica indicazione dell'utilità che il documento può apportare alla posizione giuridica dell'istante.
- Il richiamo a una possibile azione risarcitoria non rende automaticamente attuale l'interesse all'accesso se manca un plausibile nesso causale tra la segnalazione e il provvedimento amministrativo potenzialmente lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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