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Sentenza

Sentenza del 05/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Spese di pubblicità e sponsorizzazione - deducibilità - art. 90, co. 8 l. 289/2002 - inerenza - presunzione assoluta - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale delle spese di pubblicità e sponsorizzazione, fino all’importo annuo di 400.000 euro, sostenute a favore dei soggetti indicati dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Il ricorrente sosteneva che tale disposizione introducesse una presunzione assoluta di inerenza dell’esborso all’attività economica, con conseguente deducibilità ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986. L’Ufficio, invece, aveva contestato le spese ipotizzando una sovrafatturazione, ma tale rilievo risultava riferibile, asseritamente, a un solo soggetto sponsorizzato e non poteva essere automaticamente esteso a tutte le sponsorizzazioni effettuate con soggetti diversi.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta: le spese rientranti nell’ambito dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 beneficiano di una presunzione assoluta di inerenza e sono, pertanto, fiscalmente deducibili, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile. L’Amministrazione non può presumere la sovrafatturazione di tutte le spese sostenute con diversi soggetti sponsorizzati sulla base di contestazioni riferite soltanto a uno di essi. Ne consegue l’illegittimità del recupero generalizzato non adeguatamente individualizzato.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    La disposizione riguarda le spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute a favore dei soggetti ivi indicati, entro il limite annuo di 400.000 euro.

    La norma è interpretata come introduttiva di una presunzione assoluta di inerenza delle spese, quando ricorrono i presupposti soggettivi, oggettivi e quantitativi previsti.

  • Art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    La disposizione costituisce il riferimento per la deducibilità delle spese di pubblicità, riconosciuta nel caso concreto in ragione della presunzione di inerenza prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

  • Art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    La norma disciplina il principio di inerenza dei componenti negativi di reddito; nel caso esaminato, l’inerenza è ritenuta pacifica per effetto della presunzione assoluta prevista dalla normativa speciale.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale qualifica determinate spese di sponsorizzazione come presumibilmente inerenti in modo assoluto, l’Amministrazione finanziaria non può negarne la deducibilità limitandosi a contestazioni generiche sull’utilità economica dell’operazione.
  • La presunzione opera soltanto se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma: soggetto sponsorizzato, natura effettiva della sponsorizzazione, documentazione dell’esborso e limite quantitativo applicabile.
  • Un’eventuale sovrafatturazione deve essere dimostrata con riferimento alla singola operazione o al singolo rapporto contrattuale; non è legittimo estendere automaticamente il sospetto a tutte le spese sostenute con soggetti diversi.
  • La prova di irregolarità relativa a una sponsorizzazione non determina, da sola, l’inattendibilità delle altre sponsorizzazioni, che devono essere esaminate autonomamente.
  • La presunzione di inerenza non elimina la necessità di provare l’effettività della spesa, il suo pagamento, la corretta contabilizzazione e la riconducibilità dell’operazione alla fattispecie normativa.

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