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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 5031/2019, reso dal Tribunale ordinario di Palermo in data 11.09.2019, dichiarato esecutivo per mancata opposizione con decreto cron. n.188/2020 del 05.02.2020, munito di formula esecutiva in data 18.09.2020 ed in tale forma notificato all’Amministrazione intimata il 23.09.2020;

Giustizia amministrativa202502346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale ordinario di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

La società ricorrente ha agito in ottemperanza a un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Palermo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, munito di formula esecutiva e notificato al Comune intimato. Dopo il pagamento di un acconto di € 50.000,00, ha chiesto l’esatta esecuzione del titolo e il pagamento del residuo di € 183.589,04, oltre agli interessi legali secondo le modalità stabilite nel decreto, alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio, ai diritti per il rilascio delle copie esecutive e ai costi delle notificazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato la definitività del decreto ingiuntivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme ancora dovute secondo il titolo. Ha respinto soltanto la domanda relativa al rimborso dei diritti per il rilascio delle copie esecutive e dei costi di notificazione del decreto ingiuntivo, ritenendo tali importi già ricompresi nelle spese della procedura monitoria liquidate dal giudice civile. Per l’eventuale inutile decorso del termine assegnato, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega. Ha posto le spese del giudizio a carico del Comune, liquidandole in € 3.093,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Ha inoltre precisato il carattere obbligatorio dell’incarico del commissario, i criteri per la liquidazione del compenso, il termine per la presentazione della parcella e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza al quale la società ricorrente ha fatto ricorso per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza del titolo esecutivo e di nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del decreto ingiuntivo, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il rimborso relativo all’utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per le ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417

    Richiamato, unitamente alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per ottenere l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione di un decreto ingiuntivo definitivo, purché sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Accertati la definitività del titolo giudiziale e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione integrale e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti autonomamente, oltre alle spese già liquidate nel procedimento monitorio, i diritti per il rilascio delle copie esecutive e i costi di notificazione del decreto ingiuntivo quando tali importi risultino già ricompresi nella liquidazione delle spese effettuata dal giudice del procedimento monitorio.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGestione dei rifiuti urbaniSpese di lite
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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