Sentenza n. 2276/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS- presentata in data 31 ottobre 2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 31 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero non aveva ancora definito l’istanza, nonostante fosse decorso il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile. Il ritardo era riconducibile, secondo quanto riferito dal Ministero, all’enorme numero di pratiche analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti; tali circostanze erano state ritenute non sufficienti a giustificare l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l’azione contro il silenzio. Ha rilevato che il termine massimo per provvedere, pari a 120 giorni secondo l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 28 febbraio 2025 senza che il Ministero adottasse una decisione espressa. Il Collegio ha ritenuto che né l’enorme mole di domande analoghe, quantificata in oltre 26.500 pratiche, né la complessità normativa e giurisprudenziale, né la necessità di evitare errori con conseguenze rilevanti per i docenti e per gli alunni con disabilità, esonerassero l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.
Consentono di agire contro l’inerzia dell’amministrazione e di ottenere l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine, con eventuale nomina del commissario ad acta.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Fissa il procedimento di verifica della completezza della domanda e il termine massimo per l’adozione del provvedimento di riconoscimento; nel caso concreto il termine complessivo è stato ritenuto scaduto il 28 febbraio 2025.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo adottato in relazione alla mole e alla complessità delle domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell’intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero.
Massime di principio
- La pendenza di un numero eccezionalmente elevato di istanze, anche superiore a decine di migliaia, non giustifica di per sé il mancato rispetto del termine legale per la conclusione del procedimento amministrativo.
- La complessità delle questioni giuridiche da esaminare e la necessità di adottare decisioni accurate non eliminano l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente entro il termine previsto dalla legge.
- Accertata la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio e per l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato dal giudice.
- Nell’azione avverso il silenzio il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo un termine ulteriore per l’esercizio del potere sostitutivo in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
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