Sentenza n. 696/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell'amministrazione all'esecuzione della sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 settembre 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e la perdurante inerzia dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e la perdurante inesecuzione delle statuizioni giudiziali, una volta decorso il termine dilatorio applicabile.
- In presenza di comprovata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente dell'ufficio amministrativo obbligato o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto.
Come è indicizzato
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