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Sentenza

Sentenza n. 5406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a un manufatto di circa 28 mq e 82 mc con stanza e bagno, a un terrazzo di circa 25 mq, a due scale di accesso e a un belvedere di circa 32 mq. Ha dedotto, in appello, error in iudicando, violazione degli artt. 3, 6, 10, 36 e 37 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione. Secondo l'appellante, le opere sarebbero state preesistenti o assentite, non avrebbero comportato incremento di volume o superficie e sarebbero riconducibili a interventi di manutenzione, arredo o adeguamento degli spazi. Ha inoltre sostenuto che, alla luce del d.P.R. 31/2017, le opere minori non necessitassero di autorizzazione paesaggistica e che il manufatto di 28 mq rientrasse nella soglia del 20% prevista per gli interventi pertinenziali. Ha dedotto, infine, che il Comune avrebbe dovuto verificare preventivamente la sanabilità delle opere ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001 e motivare specificamente sull'interesse pubblico alla demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il d.P.R. 31/2017 riguardi la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica e non modifichi la disciplina dei titoli edilizi. Le opere devono essere valutate unitariamente e non atomisticamente, poiché, per caratteristiche e dimensioni, alterano visibilmente il complesso immobiliare e integrano un organismo edilizio nuovo e diverso, con modifica di sagoma e volumetria. L'intervento è stato ricondotto alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso testo unico. L'assenza del titolo edilizio costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'ordine di demolizione; il Comune non è tenuto a verificare d'ufficio, prima dell'adozione della sanzione, la sanabilità dell'abuso, poiché il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 è attivabile su iniziativa dell'interessato. Inoltre, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche le opere qualificate come pertinenziali richiedono la previa autorizzazione paesaggistica, sicché la sua mancanza giustifica la demolizione. È stata esclusa la necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato: l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa e il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva. L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata perché indicava le opere, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'intervento. L'appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Le opere, valutate unitariamente, sono state qualificate come ristrutturazione edilizia, in quanto comportanti l'inserimento di nuovi elementi e una sensibile modifica della sagoma e del prospetto dell'edificio.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina degli interventi eseguibili senza titolo edilizio non è applicabile a opere che, considerate nel loro complesso, alterano il manufatto preesistente e richiedono un titolo abilitativo.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche rilevanti di sagoma, volume o prospetto sono subordinati a permesso di costruire.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Impone al competente ufficio comunale di reprimere gli abusi edilizi, senza preventiva valutazione d'ufficio della loro sanabilità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'assenza del titolo edilizio costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'adozione dell'ordine di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità deve essere attivato dall'interessato e non deve essere verificato d'ufficio dal Comune prima dell'ordine di demolizione.

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A

    Le ipotesi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica non incidono sull'obbligo di munirsi del titolo edilizio e non possono essere applicate atomisticamente quando le opere costituiscono un intervento unitario.

  • artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004

    In area vincolata, la previa autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per opere qualificate come pertinenziali; la sua mancanza legittima la sanzione demolitoria.

Massime di principio

  • Le opere edilizie tra loro funzionalmente integrate devono essere valutate unitariamente, senza scomporle atomisticamente per ricondurre ciascuna di esse a una categoria edilizia meno onerosa o a una soglia di irrilevanza urbanistica; il regime giuridico va individuato considerando l'intervento complessivo e il suo impatto su sagoma, volume, superficie e prospetto.
  • Il d.P.R. 31/2017 disciplina la semplificazione o l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica nei casi previsti, ma non modifica la disciplina dei titoli edilizi né consente di eseguire senza permesso di costruire opere che, secondo il d.P.R. 380/2001, sono soggette a tale titolo.
  • L'assenza di un idoneo titolo edilizio è presupposto necessario e sufficiente per l'adozione dell'ordine di demolizione; l'amministrazione non è tenuta a svolgere d'ufficio, prima della sanzione, una verifica sulla possibile sanabilità dell'abuso, poiché l'accertamento di conformità deve essere richiesto dall'interessato.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per opere qualificate come pertinenziali o di modesta entità, quando non ricorrano concretamente i presupposti dell'esenzione; la sua mancanza consente l'adozione della sanzione demolitoria.
  • L'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato e non richiede una specifica comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e l'interesse privato alla conservazione dell'opera, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale; il decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile sulla permanenza dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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