Sentenza n. 1129/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’0rdinanza n. 51 di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi del 6.12.2024 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano, notificata ai ricorrenti in data 18.12.2024; della Relazione prot. 10430/2024 del 19.7.2024 di “Sopralluogo edilizio sotteso all’accertamento edilizio presso l’immobile denominato “Villa E” ubicato in questo comune alla via G. Marconi” dell’Ufficio tecnico comunale- Antiabusivismo, se e in quanto lesiva per le ragioni dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota del Comune di Positano, prot. n. 6156, Rep. n. 132 dell’8.4.2025, avente ad oggetto “COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DEL 10/03/2025 RIF. PRAT. N. 49/2025”, notificato in data 22.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere edilizie ritenute abusive, nonché successiva nota comunale concernente una comunicazione di inizio lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 51 del 6 dicembre 2024, deducendo, in sintesi, violazione degli artt. 3, 10 e 31 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 34-ter e 36-bis del medesimo decreto, introdotti o modificati dalla l. 105/2024, e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, erronea rappresentazione dei fatti, difetto dei presupposti, motivazione insufficiente o apparente, illogicità e sproporzione della demolizione rispetto alla consistenza delle difformità. Secondo i ricorrenti, le opere avrebbero costituito mere parziali difformità dal titolo edilizio del 1967, senza alterazioni significative della struttura, della volumetria o del carico urbanistico, e le sistemazioni esterne rappresentate nei grafici progettuali non avrebbero avuto valore prescrittivo puntuale. È stata inoltre dedotta la lesione del legittimo affidamento derivante dalla risalenza delle opere e dall'asserita legittimità urbanistica e paesaggistica delle stesse. Con motivi aggiunti è stata impugnata la nota comunale dell'8 aprile 2025 relativa a una comunicazione di inizio lavori, deducendone la nullità per asserita violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990, nonché la violazione dell'art. 6-bis d.P.R. 380/2001, degli artt. 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 l. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti, sviamento e illogicità. I ricorrenti hanno rappresentato che alcune opere erano state spontaneamente demolite e ripristinate entro il termine di novanta giorni e che, per le altre, erano state tempestivamente presentate istanze di regolarizzazione ai sensi degli artt. 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, prima della scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza, alcune opere erano state demolite e ripristinate e, per le altre, erano state presentate istanze di sanatoria ai sensi degli artt. 36-bis e 34-ter d.P.R. 380/2001. Secondo il Collegio, la domanda di accertamento di conformità non annulla né rende invalido ex post l'ordine di demolizione, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria; l'eventuale diniego fa riacquistare efficacia all'ordine, mentre l'eventuale accoglimento può determinare la cessazione della materia del contendere. La presentazione delle istanze ha quindi fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'ordinanza demolitoria. Il TAR ha inoltre rilevato che la richiesta di sanatoria, implicando un'iniziativa spontanea con cui il privato si è rappresentato come autore di opere abusive, è incompatibile con la contestuale tesi processuale della piena legittimità delle opere, secondo il principio nemo potest venire contra factum proprium. I motivi aggiunti sono stati accolti: la nota comunale impugnata è stata ritenuta illegittima perché adottata in presenza della sospensione dell'efficacia dell'ordine demolitorio e, conseguentemente, della sospensione della decorrenza del termine rilevante. Per l'effetto, il Collegio ha annullato l'ordinanza n. 51 del 6 dicembre 2024. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma disciplina l'ingiunzione di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; nel caso concreto, l'ordine è stato comunque annullato per la sopravvenuta sospensione della sua efficacia conseguente alle istanze di sanatoria.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La domanda di accertamento di conformità non elimina né invalida l'ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione tempestiva dell'istanza di sanatoria determina la sospensione dell'efficacia dell'ordine demolitorio e incide sull'interesse attuale alla decisione dell'impugnazione dell'ordine stesso.
art. 34-ter d.P.R. 380/2001
Le istanze presentate ai sensi della disposizione, unitamente a quelle ex art. 36-bis, sono state considerate dal Collegio ai fini della sospensione dell'efficacia dell'ordine demolitorio.
art. 21-septies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata nei motivi aggiunti per sostenere la nullità della nota comunale, ma l'accoglimento è stato fondato sulla sospensione dell'efficacia dell'ordine demolitorio.
art. 3 l. 241/1990
È stato dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza, ma la decisione sul ricorso principale è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame conclusivo di tali censure.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità o di sanatoria edilizia non determina, di per sé, l'invalidità sopravvenuta né la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione già adottato; in assenza di una specifica previsione legislativa, essa ne sospende l'efficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria.
- La presentazione dell'istanza di sanatoria fa venir meno l'interesse attuale e concreto alla decisione dell'impugnazione dell'ordine demolitorio, poiché l'ordine resta sospeso e l'interessato potrà impugnare l'eventuale diniego di sanatoria; l'accoglimento della sanatoria può invece determinare la cessazione della materia del contendere.
- La spontanea presentazione di un'istanza di sanatoria, con autodenuncia della natura abusiva delle opere, è incompatibile con la contestuale deduzione in giudizio della piena legittimità delle medesime opere; la proposizione di censure fondate su fatti incompatibili con tale condotta può configurare un uso non corretto dello strumento processuale in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
- Quando l'efficacia dell'ordine di demolizione è sospesa per la tempestiva presentazione di un'istanza di sanatoria, l'amministrazione non può fondare ulteriori conseguenze sanzionatorie sulla decorrenza di un termine legalmente collegato all'efficacia dell'ordine sospeso.
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