Cassazione Penale, Sentenza n. 1804/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Caltanissetta nel reato di minaccia (art. 612 c.p.), denunciando violazione dell'art. 612 c.p. e sostenendo che le affermazioni aggressive e 'colorite' pubblicate su Facebook erano idonee a intimorire la persona offesa; inoltre lamenta la mancata e scorretta valutazione del contesto fattuale in cui le frasi sono state proferite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità: il ricorrente non ha adeguatamente confrontato le proprie censure con i motivi specifici della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che il Giudice di Pace avesse correttamente valutato il contesto e l'assenza dell'elemento psicologico del dolo minatorio, tenendo conto anche della reazione dell'imputato a presunti comportamenti minacciosi della querelante; pertanto la decisione di merito è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Il reato di minaccia è un reato di pericolo: per la sussistenza occorre valutare l'attitudine concreta della condotta a intimorire la vittima, desumibile dalla situazione contingente, dai toni, dal momento e da tutte le circostanze di fatto rilevanti.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità quando il ricorrente non articola un confronto specifico con le ragioni argomentative della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in casi di inammissibilità per profili di colpa nel ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle Ammende) quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa nel ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004)
Affermano che il ricorso di cassazione deve confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; la mancanza di tale confronto determina genericità e inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019; Sez. 5 n. 37438/2021 Rv.281874)
Richiamate per la regola secondo cui la valutazione dell'idoneità intimidatoria delle espressioni verbali richiede l'esame del contesto, dei toni e delle circostanze; inoltre su casi di 'minaccia condizionata' e sulla possibile esclusione di rilevanza penale quando le espressioni siano reazione a un precedente illecito della vittima.
Massime di principio
- Per configurare il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non basta l'offesa o il tono aggressivo: è necessario provare l'attitudine concreta delle espressioni a suscitare timore nella vittima, valutando contesto, toni, momento e circostanze.
- Nei casi di comunicazioni tramite social network occorre acquisire e contestualizzare l'intera conversazione (precedenti messaggi, reazioni, tempistiche) perché il contesto può escludere la rilevanza penale.
- In Cassazione il ricorso deve confrontarsi punto per punto con la motivazione della decisione impugnata; la mancata connessione tra motivi del ricorso e passaggi decisionali determina la genericità e l'inammissibilità.
- Una reazione dell'imputato a precedenti atti illeciti o minacciosi della presunta vittima può essere motivo per escludere il dolo minatorio o per ricondurre le espressioni a una legittima reazione difensiva, riducendo la responsabilità penale.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o risulta colposamente generico, il ricorrente corre il rischio di essere condannato alle spese e di dover versare somme alla Cassa delle Ammende; la cura nella redazione del ricorso è quindi essenziale.
- Prassi consigliata: documentare sempre il contesto (screenshot completi con data/ora, testimonianze, eventuali atti precedenti), confutare espressamente i passaggi motivazionali del giudice di merito e motivare perché le frasi avevano attitudine intimidatoria.
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