Sentenza n. 5190/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 5965/2025 del 21 luglio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva disposto il pagamento di 2.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione, in presunto giudicato, della sentenza n. 5965/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 2.000 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto al TAR di ordinare l'esecuzione della pronuncia entro un termine, di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta e di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, si era limitata a una costituzione formale e non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata accolta anche la domanda di astreinte: trattandosi di giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata, su richiesta della parte, anche nell'ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro; in tale ipotesi può essere determinata in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Richiamato quale base organizzativa per individuare il Responsabile della DGOSV quale commissario ad acta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione che non dimostri l'esecuzione del giudicato e si limiti a una costituzione formale non può opporre elementi ostativi all'accoglimento della domanda; il giudice può assegnarle un termine per provvedere e predisporre contestualmente la sostituzione commissariale in caso di ulteriore inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un responsabile dell'amministrazione inottemperante, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, purché gli siano attribuiti i poteri necessari per compiere gli atti esecutivi del giudicato.
Come è indicizzato
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