Cassazione Penale, Sentenza n. 23614/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con due motivi: 1) violazione e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la "lieve entità" (art. 73, comma 5) nonostante il quantitativo contenuto di cocaina (61 dosi, principio attivo 8,87 g), la limitata durata dell'attività e l'assenza di elementi probatori atti a dimostrare un'inserimento organizzato; la Corte d'appello aveva invece valorizzato genericamente l'appartenenza a una "storica piazza di spaccio" e la somma di €183,50 ritenuta "non indifferente"; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta recidiva, decisa esclusivamente sulla base di precedenti penali senza una valutazione concreta della personalità criminale emergente dalla nuova condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto il primo motivo (e, per assorbimento, il secondo), annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuova valutazione. La Corte ha qualificato il dato ponderale (8,87 g di principio attivo) e la somma di denaro rinvenuta come non necessariamente decisivi per escludere la "lieve entità", richiamando principi di giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2022. Ha censurato la motivazione della Corte territoriale per la mancanza di specifiche ragioni in ordine all'inserimento del ricorrente in un contesto organizzato e per l'uso acritico del dato quantitativo, affermando che la valutazione deve essere complessiva e motivata in concreto (mezzi, modalità, circostanze, non occasionalità), fermo restando che la non occasionalità può costituire elemento di aggravamento ma non esclude automaticamente la configurabilità della fattispecie di lieve entità.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Regola la fattispecie di "lieve entità" per i reati di stupefacenti; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva che considera quantitativo e qualitativo della sostanza e altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). Il solo dato ponderale non è normalmente decisivo.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Prevede l'ipotesi di associazione 'minore' per fatti di lieve entità; richiamata per indicare che anche attività non occasionale può, in astratto, ricondursi alla nozione di lieve entità in presenza di specifiche condizioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76
art. 76, comma 4-bis; art. 76, comma 1
Norme sul gratuito patrocinio richiamate dalla Corte costituzionale: la giurisprudenza costituzionale ha escluso una presunzione automatica di redditi elevati per chi commette reati riconducibili alla cosiddetta "lieve entità".
Sentenza Corte costituzionale n. 223 del 5/10/2022
i fatti di «piccolo spaccio (quelli "di lieve entità") si caratterizzano per un'offensività contenuta per essere modesto il quantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di cessione"
La Consulta ha affermato che il reato di lieve entità può essere compatibile con guadagni illeciti modesti e ha escluso la presunzione che tali condotte determinino automaticamente redditi oltre la soglia per il patrocinio a spese dello Stato; principio utilizzato per valutare la rilevanza economica dei proventi dello spaccio.
Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, art. 4 (modifica art. 73)
Ha introdotto, con efficacia temporale successiva al fatto, un'aggravante quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; sebbene non applicabile ratione temporis al caso, la norma è stata richiamata come elemento interpretativo per valutare la rilevanza della non occasionalità nell'esclusione della lieve entità.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" (art. 73, comma 5) è globale: il dato quantitativo non ha di norma efficacia assorbente se non è di per sé eccessivo rispetto agli altri indici (mezzi, modalità, circostanze, durata).
- La presenza di denaro o di un numero non elevato di dosi non prova automaticamente un'attività di rilievo economico; il giudice deve motivare il nesso tra quantitativo e presunto guadagno rilevante.
- L'inserimento del soggetto in un contesto organizzato richiede prova specifica e motivazione concreta (es. controllo dell'area, mezzi utilizzati, reiterazione, tipologie differenziate di sostanze); affermazioni generiche non reggono.
- La recidiva non può essere ritenuta esclusivamente sulla base di precedenti penali senza una valutazione concreta della personalità criminosa e della gravità della nuova condotta.
- La non occasionalità dell'attività di spaccio può costituire elemento di aggravamento, ma non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la lieve entità: occorre verificare le modalità concrete dell'attività.
- In caso di motivazione carente o generica della Corte territoriale sulla derubricazione, la decisione può essere annullata con rinvio per una nuova e più circostanziata valutazione.
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