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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -della graduatoria generale di merito del concorso pubblicato con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1327 del 29 maggio 2024; -dell’esito della valutazione dei titoli della procedura concorsuale straordinaria di cui al punto che precede, pubblicata presso l’albo informatico dell’U.S.R. del Veneto con nota prot. n. 21407 del 16.07.2025; -del decreto di immissione in ruolo degli aspiranti docenti, pubblicato presso l’albo informatico dell’U.S.R. del Veneto con prot. n. 3953 del 28.08.2025; -di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202502335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria generale di merito, esito della valutazione dei titoli e decreto di immissione in ruolo relativi a una procedura concorsuale straordinaria per aspiranti docenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria generale di merito del concorso straordinario per docenti, l'esito della valutazione dei titoli e il decreto di immissione in ruolo, oltre agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il giudice dà atto che il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, questione lasciata impregiudicata nella fase cautelare. La contestazione concerneva, in sostanza, la valutazione della prova orale e degli elementi rilevanti ai fini della graduatoria, ritenuta dal ricorrente illegittima, sebbene il testo dell'ordinanza non specifichi i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR, nell'esame sommario proprio della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha rilevato che il bando, all'art. 7, aveva previamente stabilito le modalità di valutazione della prova orale e che l'allegato 8 aveva definito criteri, indicatori, descrittori e specifici intervalli di punteggio per ciascun ambito valutativo. Tali previsioni sono state ritenute idonee a garantire trasparenza e omogeneità delle valutazioni e a rendere intellegibile il punteggio finale. La Commissione, allo stato degli atti, sembra essersi attenuta alla lex concorsualis. Una volta predeterminati i criteri di massima, il voto numerico finale è stato ritenuto idoneo a esprimere il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione; non sono emersi evidenti elementi sintomatici di illegittimità della valutazione. L'eccezione di inammissibilità è rimasta impregiudicata e non è stata definita. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base dell'esame sommario cautelare, il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione per carenza di adeguati elementi di fumus boni iuris.

  • art. 7 d.D.G. n. 1327/2024

    Prevede le modalità di valutazione della prova orale dei candidati nella procedura concorsuale.

  • Allegato 8 al d.D.G. n. 1327/2024

    Stabilisce i criteri di valutazione della prova orale mediante indicatori, descrittori e intervalli di punteggio, ritenuti sufficientemente analitici per assicurare trasparenza e omogeneità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di una graduatoria concorsuale può essere negata quando il bando abbia predeterminato in modo analitico criteri, indicatori, descrittori e intervalli di punteggio, e la commissione sembri essersi attenuta a tali previsioni.
  • Quando i criteri di massima della valutazione concorsuale siano stati previamente fissati in modo sufficientemente dettagliato, il voto numerico finale può sintetizzare ed esternare il giudizio tecnico-discrezionale della commissione senza necessità di una motivazione ulteriore, salvo la presenza di evidenti elementi sintomatici di illegittimità.
  • Nella fase cautelare il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris e può lasciare impregiudicata un'eccezione di inammissibilità quando, anche prescindendo da essa, la domanda cautelare non risulti assistita da adeguata probabilità di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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