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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8158/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha ripristinato gli arresti domiciliari. Ramadani deduce vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale non ha valutato argomenti difensivi e fatti successivi alla misura (attività lavorativa regolare, ammissione degli addebiti, periodo trascorso senza violazioni, entità dei fatti) e non ha considerato misure meno afflittive. Abdellatif ed Elmehdi denunciano l'assenza di adeguata motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, sostenendo che l'ordinanza contenga formule di stile prive di elementi concreti, e contestano la mancata valutazione del tempo trascorso e del fatto che i sequestri non li avrebbero riguardati.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e fondata sulle risultanze investigative non contestate: gravitaà e sistematicità dei fatti, quantitativi significativi di droga (per Ramadani acquisti e in un'occasione 4 kg di hashish; per Elmehdi la cessione di 95 kg; per Abdellatif l'acquisto di 1 kg), capacità di approvvigionamento e distribuzione organizzata non assimilabile a "spaccio da strada", frequenza degli affari e abilità criminale. Tali elementi hanno ritenuto prevalenti rispetto a circostanze attenuanti (ammissione, lavoro, comportamento domiciliare) e hanno giustificato l'esigenza della misura degli arresti domiciliari ritenendo inadeguate misure meno afflittive. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma che definisce e sanziona i reati di traffico e detenzione di stupefacenti; i fatti contestati vengono valutati in base alla gravitaà derivante da quantitativi e organizzazione del traffico

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Criterio sulla motivazione delle misure cautelari: il Tribunale deve valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; nel caso la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato tali esigenze con elementi concreti (quantitativi, sistematicità, capacità di approvvigionamento)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul contenuto e sui requisiti dell'ordinanza che dispone una misura cautelare; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti motivazionali richiesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma disponendo l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende

  • art. 28 Reg. esec. cod.

    Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, pur rilevando assenza di colpa, ha comunque dichiarato inammissibili i ricorsi e applicato le conseguenze previste dall'art. 616

Massime di principio

  • La gravità concreta dei fatti (quantitativi di droga, capacità di approvvigionamento e organizzazione della distribuzione) pesa fortemente nella valutazione delle esigenze cautelari e può prevalere su circostanze attenuanti successive (lavoro, ammissione delle responsabilità, comportamento in regime domiciliare).
  • Per poter rimuovere o mitigare una misura cautelare il giustificativo difensivo deve offrire elementi concreti e idonei a contrastare la prognosi di pericolosità; mere affermazioni generiche o formule di stile non sono sufficienti.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo specifico l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c)), indicando elementi fattuali a sostegno; la Cassazione verifica la correttezza formale e la logicità della motivazione, non rientrando nel sindacato di merito se non in presenza di carenze manifeste.
  • Il breve intervallo temporale tra la precedente revoca/cessazione della misura e il ripristino (es. pochi mesi) può essere considerato non decisivo se il quadro indiziario mostra elementi di sistematicità e capacità organizzativa del traffico.
  • La possibilità di adottare misure meno afflittive deve essere espressamente valutata e motivata: la semplice mancata scelta di misure meno gravose è giustificabile se il giudice dimostra che, per la natura e la gravità degli elementi, solo una misura detentiva può contemperare le esigenze cautelari.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo profili di colpa nella proposizione del ricorso; la giurisprudenza costituzionale viene richiamata per valutare l'eventuale responsabilità

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