Cassazione Penale, Sentenza n. 8158/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha ripristinato gli arresti domiciliari. Ramadani deduce vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale non ha valutato argomenti difensivi e fatti successivi alla misura (attività lavorativa regolare, ammissione degli addebiti, periodo trascorso senza violazioni, entità dei fatti) e non ha considerato misure meno afflittive. Abdellatif ed Elmehdi denunciano l'assenza di adeguata motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, sostenendo che l'ordinanza contenga formule di stile prive di elementi concreti, e contestano la mancata valutazione del tempo trascorso e del fatto che i sequestri non li avrebbero riguardati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e fondata sulle risultanze investigative non contestate: gravitaà e sistematicità dei fatti, quantitativi significativi di droga (per Ramadani acquisti e in un'occasione 4 kg di hashish; per Elmehdi la cessione di 95 kg; per Abdellatif l'acquisto di 1 kg), capacità di approvvigionamento e distribuzione organizzata non assimilabile a "spaccio da strada", frequenza degli affari e abilità criminale. Tali elementi hanno ritenuto prevalenti rispetto a circostanze attenuanti (ammissione, lavoro, comportamento domiciliare) e hanno giustificato l'esigenza della misura degli arresti domiciliari ritenendo inadeguate misure meno afflittive. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma che definisce e sanziona i reati di traffico e detenzione di stupefacenti; i fatti contestati vengono valutati in base alla gravitaà derivante da quantitativi e organizzazione del traffico
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio sulla motivazione delle misure cautelari: il Tribunale deve valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; nel caso la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato tali esigenze con elementi concreti (quantitativi, sistematicità, capacità di approvvigionamento)
art. 275 cod. proc. pen.
Disposizioni sul contenuto e sui requisiti dell'ordinanza che dispone una misura cautelare; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti motivazionali richiesti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma disponendo l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende
art. 28 Reg. esec. cod.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, pur rilevando assenza di colpa, ha comunque dichiarato inammissibili i ricorsi e applicato le conseguenze previste dall'art. 616
Massime di principio
- La gravità concreta dei fatti (quantitativi di droga, capacità di approvvigionamento e organizzazione della distribuzione) pesa fortemente nella valutazione delle esigenze cautelari e può prevalere su circostanze attenuanti successive (lavoro, ammissione delle responsabilità, comportamento in regime domiciliare).
- Per poter rimuovere o mitigare una misura cautelare il giustificativo difensivo deve offrire elementi concreti e idonei a contrastare la prognosi di pericolosità; mere affermazioni generiche o formule di stile non sono sufficienti.
- Il giudice di merito deve motivare in modo specifico l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c)), indicando elementi fattuali a sostegno; la Cassazione verifica la correttezza formale e la logicità della motivazione, non rientrando nel sindacato di merito se non in presenza di carenze manifeste.
- Il breve intervallo temporale tra la precedente revoca/cessazione della misura e il ripristino (es. pochi mesi) può essere considerato non decisivo se il quadro indiziario mostra elementi di sistematicità e capacità organizzativa del traffico.
- La possibilità di adottare misure meno afflittive deve essere espressamente valutata e motivata: la semplice mancata scelta di misure meno gravose è giustificabile se il giudice dimostra che, per la natura e la gravità degli elementi, solo una misura detentiva può contemperare le esigenze cautelari.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo profili di colpa nella proposizione del ricorso; la giurisprudenza costituzionale viene richiamata per valutare l'eventuale responsabilità
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