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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7038/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente contestava: la determinazione dell'imposta evasa e il superamento della soglia penale (sostenendo che l'accertamento sarebbe stato induttivo e basato su spesometro e questionari a clienti campione), la mancata considerazione dei costi effettivi, la carenza del dolo specifico e l'assenza di indici di fraudolenza, la possibilità che si trattasse di un abuso del diritto (reverse charge legittimo o errore interpretativo), e la mancata corretta determinazione del profitto/risparmio fiscale ai fini della confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi riproposti ripetessero le doglianze già esaminate in appello senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata (mancanza di specificità estrinseca) e che alcune questioni non erano state sollevate in appello (divieto di proporre novità in cassazione). In diritto la Corte ha confermato che la condanna si fonda su prove documentali (15 fatture del 2013) che mostrano uno scostamento tra fatture con Iva esposta e dichiarazione che indicava le stesse operazioni in reverse charge, determinando l'Iva effettivamente evasa. Ha ritenuto provato il dolo specifico sulla base della condotta e dell'effetto concreto dell'evasione. Il motivo relativo alla confisca è stato ritenuto generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice della dichiarazione infedele: la Corte ha interpretato che la falsità della dichiarazione IVA (segnalare operazioni come sottoposte a reverse charge quando le fatture riportavano IVA esposta) integra l'elemento materiale e contribuisce alla prova dell'imposta evasa oltre la soglia di punibilità.

  • art. 4 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nel ricorso in relazione alla necessità di valutare la natura fraudolenta della condotta; la Corte ha ritenuto comunque che la fattispecie concreta configurava una falsità idonea a integrare reato e non era riconducibile a mera applicazione alternativa o abuso, salvo che ciò non fosse stato dedotto in appello.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sulla confisca del profitto/risparmio fiscale: la Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano calcolato il profitto in base all'Iva effettivamente evasa documentata, mentre il ricorso non ha offerto una censura specifica e circostanziata.

  • art. 42 comma 1 cod. pen.

    Riferimento all'elemento soggettivo (dolo) del reato; la Corte ha ritenuto il dolo specifico dimostrato dalla condotta fraudolenta e dall'effetto pratico di evasione.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate a proposito dei requisiti formali del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio della necessaria specificità dei motivi e del confronto puntuale con la motivazione impugnata.

  • artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamate per il principio che impedisce introdurre in cassazione questioni non prospettate in appello; la Corte ha escluso la proponibilità in cassazione di questioni non trattate in sede di appello (es. abuso del diritto non dedotto in appello).

  • art. 10-bis legge n. 212 del 2000

    Norma sull'abuso del diritto fiscale: la Corte ha osservato che tale disciplina è residuale e non si applica quando la condotta abbia carattere simulativo o falsificante della realtà contabile, come ritenuto nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 verso la Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione ai criteri per la liquidazione delle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ne ha tenuto conto nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; riproporre le stesse doglianze già esaminate senza questo confronto comporta inammissibilità.
  • Non è possibile in cassazione sollevare questioni che non siano state dedotte in appello; questioni nuove rischiano di essere escluse per violazione del divieto di 'surrettizio' gravame.
  • Quando la documentazione (es. fatture) contraddice la dichiarazione fiscale (es. fatture con IVA esposta ma dichiarazione che indica reverse charge), i giudici possono ritenere integrata la dichiarazione infedele e il dolo di evasione se l'effetto pratico è l'irrogazione di imposta evasa oltre la soglia di rilevanza penale.
  • La prova del dolo specifico può basarsi su circostanze concrete e sull'effetto dell'azione (natura e contenuto della dichiarazione, corrispondenza o discrepanza con documenti), non è necessario che vi sia confessione.
  • L'accertamento dell'ammontare dell'imposta evasa e del profitto soggetto a confisca deve essere specificamente contestato con censure circostanziate; censure generiche sulla mancata determinazione sono inammissibili o inefficaci.
  • L'ipotesi di abuso del diritto, se non prospettata in appello, non può essere sollevata in cassazione; inoltre l'abuso del diritto è applicabile in via residuale e non quando la condotta abbia carattere simulativo o falsificante della realtà.
  • In materia fiscale, l'uso di accertamenti induttivi o di dati presuntivi può essere rilevante solo se regolarmente motivato e collegato agli elementi di prova; tuttavia, la presenza di documenti diretti (fatture) ha valore probatorio decisivo se dimostrano la discordanza con la dichiarazione.

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