Cassazione Penale, Sentenza n. 8428/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. contro l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva ripristinato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lamentata inosservanza o erronea applicazione di norme: il Tribunale non avrebbe valutato correttamente che il decorso del tempo (oltre un anno e mezzo dai fatti presumibilmente del 29/06/2021) attenuava le esigenze cautelari; non sussisteva rischio di inquinamento probatorio avendo l'indagato scelto il giudizio abbreviato; non sussisteva rischio di fuga e mancava motivazione sul rischio di recidiva; pertanto la misura meno afflittiva disposta dal G.I.P. (obbligo di presentazione) sarebbe risultata legittima.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: può verificare la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice del merito, ma non revaluare i fatti o l'attendibilità delle prove. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Bari corretta e priva di vizi logici: il semplice decorso del tempo non giustifica di per sé l'attenuazione della cautela; non erano emersi elementi nuovi che avessero ridotto le esigenze cautelari; permaneva un concreto rischio di recidiva, anche per lo svolgimento dei fatti nell'ambito dell'officina dell'indagato e per l'immutato contesto socio-economico. Il ricorso è stato considerato manifestazione di disaccordo con la valutazione del merito e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Citato come riferimento procedurale per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito della valutazione cautelare.
art. 606 c.p.p. lett. b)
Fondamento del motivo di ricorso: vizio di motivazione, inosservanza o erronea applicazione di norme rilevanti per la decisione cautelare; la Corte ricorda i limiti del suo sindacato su valutazioni di fatto e di prova.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze processuali (condanna per inammissibilità) connessa all'esito del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Attribuisce alla cancelleria gli adempimenti conseguenti alla pronuncia; la Corte ha disposto l'ottemperanza di tali adempimenti.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice del merito; non può sostituirsi alla valutazione probatoria di merito.
- Il mero decorso del tempo non è, di per sé, motivo sufficiente per attenuare una misura cautelare: occorrono elementi nuovi e specifici che riducano le esigenze cautelari.
- Per ottenere una misura meno afflittiva è necessario dimostrare fatti nuovi o cambiamenti concreti (es. mutamento del contesto, riduzione del pericolo di reiterazione, elementi che escludano il rischio di inquinamento probatorio) non già esprimere solo un dissentire dalla valutazione del giudice del merito.
- Il rischio di recidiva può essere fondato anche su circostanze pratiche (es. commissione dei fatti nell'ambito del luogo di lavoro e permanenza del medesimo contesto socio-economico); tali considerazioni devono essere adeguatamente motivate dai giudici del merito.
- Ricorsi meramente basati su opinioni contrarie senza evidenziare vizi di motivazione o errori di diritto sono rischiosi e possono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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