Ordinanza n. 14639/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito e relativi atti di approvazione e rettifica del concorso per la classe A037 in Lombardia, nella parte in cui escludono la ricorrente, nonché gli atti connessi alle prove e alle immissioni in ruolo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le graduatorie di merito del concorso per il reclutamento del personale docente relativo alla classe di concorso A037 in Lombardia e i successivi atti di rettifica, deducendo la propria illegittima esclusione dalla procedura in quanto, trovandosi in stato di gravidanza, non aveva potuto svolgere tempestivamente la prova orale e aveva chiesto il differimento. Sono stati inoltre impugnati gli atti relativi alle prove pratiche e orali, i relativi verbali e valutazioni, gli atti di convocazione, gli eventuali provvedimenti di rigetto o il silenzio sulle istanze di differimento, il bando e numerosi atti normativi e amministrativi presupposti, nonché il successivo decreto di rettifica delle graduatorie. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire dall'amministrazione una relazione sui fatti, con particolare riguardo all'incidenza del ritardo nella concessione del rinvio della prova orale sulla posizione della ricorrente. Ha inoltre chiesto alla parte ricorrente di specificare le ragioni dell'impugnazione di ciascun atto indicato e la legittimazione passiva dei dirigenti e delle amministrazioni evocati in giudizio. Il Collegio ha prospettato anche una possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché alla ricorrente è stato infine consentito di sostenere l'esame richiesto e non è stato dimostrato, allo stato, un pregiudizio apprezzabile derivante dal ritardo. Infine, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa, con specifico riferimento agli effetti del ritardo nel consentire il differimento della prova orale. Ha invitato la ricorrente a precisare, per ciascun atto impugnato, la ragione dell'impugnazione e la relativa disposizione violata, nonché a chiarire le ragioni della chiamata in giudizio dei dirigenti e delle amministrazioni che apparentemente non avrebbero avuto un ruolo nell'adozione degli atti lesivi. Il Collegio ha prospettato la possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prova è stata comunque sostenuta e non risulta dimostrato un pregiudizio apprezzabile, riservando ogni decisione sul punto. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito dell'amministrazione, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni; entrambi i termini sono stati qualificati come perentori, a pena di improcedibilità. L'udienza pubblica è stata fissata per il 23 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente quale base processuale dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, secondo le modalità indicate dal TAR.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il TAR collega il mancato rispetto dei termini per l'integrazione del contraddittorio alla possibile improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga necessario verificare l'incidenza concreta di un ritardo amministrativo sulla posizione del ricorrente, può disporre un'apposita relazione dell'amministrazione prima di pronunciarsi sul merito o sulla permanenza dell'interesse a ricorrere.
- La sopravvenuta possibilità di conseguire il risultato richiesto in giudizio non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse: occorre verificare se il ritardo abbia comunque prodotto un pregiudizio concreto e apprezzabile.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di controinteressati non identificabili o difficilmente raggiungibili individualmente, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, fissando termini perentori per la notificazione e il deposito della prova, il cui mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- Il ricorrente deve specificare la ragione dell'impugnazione di ciascun atto indicato nel ricorso e il parametro normativo asseritamente violato; il giudice può inoltre verificare la pertinenza della chiamata in giudizio delle amministrazioni e degli organi che non risultino aver adottato gli atti lesivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →