Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Firenze, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Livorno sulle istanze del 15.10.2025 e del 16.12.2025 di archiviazione del procedimento di decadenza dal permesso di costruire, con ogni conseguenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Livorno sulle istanze di archiviazione del procedimento di decadenza dal permesso di costruire

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Livorno sulle istanze del 15 ottobre 2025 e del 16 dicembre 2025, aventi ad oggetto l'archiviazione del procedimento di decadenza dal permesso di costruire. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione non era formalmente idonea a determinare l'estinzione del giudizio, poiché il difensore non disponeva di mandato speciale per rinunciare al ricorso e l'atto non era stato sottoscritto personalmente dalla parte. È stata inoltre evidenziata la differenza tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia al ricorso, nonché la necessità di una specifica delega in ragione dell'effetto estintivo della rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché estinto per rinuncia. Pur ritenendo non perfezionata la rinuncia ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., il Collegio ha attribuito alla dichiarazione della ricorrente, unitamente al comportamento processuale delle parti, valore di elemento univoco dal quale desumere il venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale …

    La rinuncia al ricorso richiede la sottoscrizione personale della parte oppure una dichiarazione del difensore munito di mandato speciale; la procura conferita per la proposizione del ricorso, anche se riferita alla rinuncia agli atti, non è sufficiente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

    Anche una rinuncia formalmente invalida può costituire elemento univoco, insieme al comportamento processuale, per accertare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Norma richiamata nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita uno specifico ulteriore profilo interpretativo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo richiede, ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., la sottoscrizione personale della parte oppure una dichiarazione del difensore munito di mandato speciale; la procura rilasciata per la proposizione del ricorso non equivale al mandato speciale per la rinuncia al ricorso, anche se contiene un riferimento alla rinuncia agli atti del giudizio.
  • La rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia al ricorso sono istituti ontologicamente distinti; il riferimento generico alla prima non abilita il difensore a compiere validamente la seconda.
  • Una dichiarazione di rinuncia formalmente inefficace può comunque essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conducendo alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il comportamento processuale della parte evidenzia in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche in assenza dei requisiti formali della rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.