Cassazione Penale, Ordinanza n. 01164/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha ritenuto fondati i motivi, osservando che si trattava di doglianze già vagliate e correttamente respinte in appello e che la statuizione sul trattamento sanzionatorio non presentava profili di arbitrarietà o manifesta illogicità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con conseguente doglianza sulla mancata declaratoria di prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della diminuzione di pena di due terzi anziché di un mezzo in relazione all'attenuante riconosciuta ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale; quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La difesa invocava la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la censura sul mancato riconoscimento della fattispecie non fosse deducibile in cassazione perché meramente ripetitiva di questioni già esaminate in appello.
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La difesa contestava la riduzione di pena applicata in relazione all'attenuante riconosciuta; la Corte ha affermato che la determinazione della diminuzione di pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti dell'arbitrarietà o della manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già devolute e puntualmente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e non manifestamente illogica.
- La valutazione sulla sussistenza della lieve entità del fatto nei reati in materia di stupefacenti, se correttamente motivata nei gradi di merito, non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito dinanzi alla Corte di cassazione.
- La determinazione della diminuzione di pena correlata a un'attenuante rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla decisione.
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