Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva respinto l'impugnazione avverso il diniego della Commissione territoriale di Salerno - sezione di Campobasso. La domanda riguardava il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Nel decreto impugnato il Tribunale aveva escluso, tra l'altro, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, ritenendo insussistente nella zona di provenienza una situazione di conflitto armato o violenza generalizzata, sulla base di COI indicate come UNHCR. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, perché il Tribunale avrebbe valutato la situazione dell'Edo State senza indicare alcuna fonte specifica e senza approfondire adeguatamente le condizioni oggettive del paese di origine, omettendo il dovere di cooperazione istruttoria officiosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, in materia di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice deve cooperare all'accertamento della situazione del paese di provenienza mediante poteri officiosi di indagine e acquisizione documentale e deve indicare specificamente nel provvedimento le fonti aggiornate consultate, così da consentire il controllo sull'adempimento del relativo dovere. Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a un generico richiamo alla fonte "UNHCR", senza indicarne contenuto, datazione o ulteriori elementi identificativi; per questo il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 8 d.lgs. n. 25/2008
impone il dovere di cooperazione istruttoria del giudice nell'esame della domanda di protezione internazionale.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
disciplina la protezione sussidiaria quando nel paese di origine vi sia minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.
Massime di principio
- In materia di protezione sussidiaria, una volta allegati i fatti costitutivi, il giudice deve attivare poteri officiosi di indagine e acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine, indipendentemente dalla sola valutazione di credibilità del racconto.
- Il provvedimento che decide sulla protezione internazionale deve indicare specificamente le fonti informative consultate, con il relativo contenuto e la data, in modo da consentire la verifica dell'effettivo adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.
- Se il giudice di merito indica le fonti in modo compiuto, chi le contesta deve indicare nel ricorso fonti alternative idonee a prospettare un diverso esito; se invece il richiamo alle fonti è assente, generico o incompleto, è sufficiente dedurre la carenza degli elementi identificativi.
- Un generico rinvio a una fonte internazionale senza specificazione del contenuto o della data non basta a dimostrare l'adempimento del dovere di istruttoria officiosa nella verifica dei presupposti della protezione sussidiaria.
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