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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14771/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico 2007, con contestazione del tardivo versamento dell'IRAP per l’anno d’imposta 2006. La contribuente aveva sostenuto di avere già versato saldo, interessi e sanzioni mediante ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 472/1997 e aveva impugnato la comunicazione di irregolarità. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in riforma parziale, aveva ritenuto applicabile l’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 e rideterminato la sanzione al 50%, detraendo quanto già pagato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di irregolarità perché priva di autonomo interesse, anche alla luce dell’impugnazione della successiva cartella; il secondo motivo non viene esaminato nel merito per la soluzione della questione preliminare. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con sei motivi, insistendo sull’ammissibilità dell’originaria impugnazione e sulla correttezza del ravvedimento operoso, oltre a sollevare una questione di legittimità costituzionale, anch’essa non esaminata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso principale dell’Agenzia sia il ricorso incidentale della società. La decisione si fonda sul fatto che la comunicazione di irregolarità era stata successivamente sostituita dalla cartella di pagamento, già impugnata in un autonomo giudizio poi deciso da questa Corte con rigetto del ricorso originario della società contro la cartella. La Corte applica il principio per cui l’atto tipico successivo assorbe e sostituisce l’atto facoltativamente impugnabile, facendo venire meno l’interesse alla decisione sul primo. Le spese sono integralmente compensate tra le parti. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato perché l’inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La comunicazione emessa a seguito del controllo automatizzato viene considerata atto endoprocedimentale o atipico, destinato a essere sostituito dalla successiva cartella di pagamento, che concentra la tutela contenziosa.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma la giurisprudenza ammette l’impugnazione di atti atipici solo in via facoltativa; se sopravviene l’atto tipico, l’interesse alla decisione sul primo viene meno.

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 472/1997

    Richiamato dalla contribuente quale base del ravvedimento operoso, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta inammissibilità del giudizio.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997

    Richiamato dalla CTR per la determinazione della sanzione nella misura del 50%, ma la questione resta assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità è sopravvenuta, non essendo equiparabile all’inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’impugnazione di un atto atipico o facoltativamente impugnabile non elimina l’onere di impugnare il successivo atto tipico che reca la pretesa in forma autoritativa; in difetto, la pretesa si consolida.
  • Quando l’atto tipico successivo sostituisce integralmente quello precedente, il giudice deve concentrare l’esame sulla cartella o sul provvedimento tipico e dichiarare la carenza di interesse alla decisione sul precedente atto.
  • L’impugnazione del successivo atto tipico fa venire meno l’interesse a coltivare il giudizio sull’atto antecedente facoltativamente impugnabile, poiché la tutela utile si sposta sul nuovo atto.
  • La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse assorbe le ulteriori censure delle parti e rende irrilevanti eventuali questioni subordinate, incluse questioni di legittimità costituzionale.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone una definizione del ricorso per cassazione con conferma integrale della statuizione impugnata o con inammissibilità originaria del ricorso, non quando l’inammissibilità dipende da una sopravvenienza processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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