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Circolare

Circolare numero 142 del 15-10-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, in data 30 luglio 2004, di una convenzione tra INPS e FASPI per la riscossione delle quote associative degli iscritti, da versare congiuntamente ai contributi obbligatori tramite modello F24. Vengono indicate le istruzioni operative, le modalità di identificazione degli associati, le regole per revoche e doppie deleghe, i criteri di rendicontazione e di regolazione finanziaria, nonché la durata annuale della convenzione e le condizioni di rinnovo o disdetta.

Convenzione INPS-FASPI per la riscossione dei contributi associativi tramite modello F24

Convenzione INPS-FASPI per la riscossione dei contributi associativi tramite F24

La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 30 luglio 2004 tra INPS e Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (FASPI) per la riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti, con pagamento congiunto ai contributi obbligatori tramite modello F24. Il documento, oltre a trasmettere il testo convenzionale, disciplina gli aspetti operativi, finanziari e organizzativi del servizio.

Quadro normativo e autorizzazioni

La convenzione è stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali di essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi. Nel testo vengono richiamati anche il d.lgs. 241/97 sulla riscossione unificata di tributi e contributi e il d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. La stipula risulta autorizzata dal Ministero con note richiamate nella convenzione.

Modalità di riscossione delle quote associative

L'INPS assume il servizio di riscossione delle quote associative stabilite annualmente dalla FASPI, anche con differenziazioni territoriali per provincia. Il contributo associativo viene riscosso insieme alla contribuzione previdenziale obbligatoria in cifra fissa trimestrale, secondo le medesime modalità e periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni.

L'importo della quota associativa è evidenziato negli avvisi di pagamento dei contributi inviati ai contribuenti. La convenzione precisa, tuttavia, che per l'INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

Determinazione dell'importo e decorrenza

L'ammontare del contributo associativo, in misura fissa capitaria e anche diversificabile per provincia, è determinato annualmente dalla FASPI. Tale importo deve essere notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno.

La misura così comunicata decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno di riferimento.

Identificazione degli associati e deleghe alla riscossione

Per consentire la riscossione, la FASPI deve trasmettere alle strutture periferiche INPS competenti per territorio le deleghe alla riscossione sottoscritte dai singoli associati, redatte secondo il testo predisposto dall'Istituto. La trasmissione avviene:

  • alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell'anno precedente;
  • per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno stesso.

Le deleghe devono essere autenticate dall'organizzazione territoriale FASPI con firma del responsabile e timbro dell'organizzazione. I nominativi e le firme dei legali rappresentanti o dei delegati devono essere depositati presso la struttura territoriale INPS competente.

Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall'anno successivo. Se nel corso dell'anno pervengono all'INPS più deleghe riferite a diverse organizzazioni sindacali per il medesimo soggetto, l'Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

Supporti magnetici, abbinamento dei dati e nuovi associati

Per ogni annualità, la FASPI invia alla Sede centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i supporti magnetici contenenti i dati dei nuovi associati e le revoche della delega. Le scadenze indicate sono:

  • 30 settembre e 15 novembre dell'anno precedente;
  • entro il 18 gennaio dell'anno stesso per la parte residua.

I supporti devono contenere l'identificazione della sede periferica competente, del comune sede dell'impresa e i dati essenziali dell'associato, tra cui cognome e nome, data di nascita, codice INPS e relativo controcodice salvo le nuove iscrizioni, indirizzo e CAP, oltre agli ulteriori elementi concordati tra le parti.

L'INPS rende disponibili tali dati alle sedi periferiche per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti, comunica alla FASPI l'esito dell'abbinamento, trasmettendo anche un supporto magnetico con i nominativi non abbinati. L'Istituto non assume responsabilità per i casi in cui supporti magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto sostanziale resta tra l'associato e la Federazione. Ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all'organizzazione competente, quando attivata su iniziativa dell'associato.

Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la sede periferica procede all'acquisizione della revoca entro tre mesi dal ricevimento. Da quel momento la quota associativa non viene più inserita nell'avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l'esercizio successivo.

Acconti, rendicontazione e conguagli

L'INPS - Sede centrale - versa alla FASPI un acconto entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il pagamento dei contributi in cifra fissa trimestrale. L'importo dell'acconto è calcolato applicando all'ammontare complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna sede periferica una percentuale determinata in base al rapporto tra riscossioni complessive e totale posto in riscossione, ridotta di due punti.

Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA. La definizione dei rapporti finanziari avviene, senza interessi, per ogni singola emissione, una volta elaborati tutti i certificati di accreditamento relativi all'emissione stessa.

In occasione della definizione, l'INPS trasmette alla FASPI un rendiconto contenente:

  • l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l'emissione di riferimento;
  • l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, comprensivi degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
  • gli acconti già corrisposti per la medesima emissione;
  • l'eventuale conguaglio a saldo.

Contestualmente all'invio del rendiconto, l'INPS versa il conguaglio dovuto. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce alla FASPI l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Entro il 31 marzo di ciascun anno viene inoltre trasmesso un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria con riferimento alle emissioni contributive per le quali non è ancora terminata l'acquisizione dei versamenti, indicante per ciascuna emissione l'importo annuo, gli acconti versati e le quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati.

Rimborso spese e oneri convenzionali

La FASPI si impegna a corrispondere all'INPS gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; i costi attualmente vigenti sono quelli fissati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.

Sono inoltre posti a carico della FASPI, oltre alle spese, anche tutti gli eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione. La Federazione accetta senza riserva le decisioni adottate in applicazione di tali previsioni.

Responsabilità, rapporti con gli associati e limiti dell'intervento INPS

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i titolari di impresa associati alla Federazione, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi trasmessi. Gli eventuali rapporti relativi alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi associativi restano tra le strutture provinciali della FASPI e gli associati interessati.

La FASPI dichiara inoltre che l'INPS è sollevato da qualunque responsabilità verso terzi, comunque derivante dall'applicazione della convenzione.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta deve essere comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

La circolare precisa infine che, per le modalità attuative della convenzione, per l'indicazione degli associati in prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, continua a valere quanto stabilito per le convenzioni vigenti in materia, come richiamato dalla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.

Punti principali

Stipula della convenzione e base normativa

La circolare informa che il 30 luglio 2004 è stata stipulata, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, una convenzione con la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (FASPI) per il servizio di riscossione delle quote associative. La convenzione è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e trova fondamento anche nel decreto legislativo 241/97 sulla riscossione unificata di tributi e contributi e nel d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Modalità di riscossione delle quote associative

Le quote associative stabilite annualmente dalla FASPI, anche differenziate per provincia, sono versate dagli associati tramite modello F24 insieme alla contribuzione obbligatoria. La quota viene inclusa nell'importo complessivo da versare e l'INPS la evidenzia nell'avviso di pagamento dei contributi previdenziali. È escluso ogni obbligo dell'INPS di procedere a riscossione coattiva della quota associativa.

Identificazione degli associati e gestione delle deleghe

La FASPI deve trasmettere alle strutture periferiche INPS le deleghe alla riscossione sottoscritte dagli associati, secondo il testo predisposto dall'Istituto, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno stesso. La sottoscrizione deve essere autenticata dall'organizzazione territoriale FASPI, che deve depositare presso l'INPS i nominativi e le firme dei propri rappresentanti o delegati. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall'anno successivo; se pervengono più deleghe di organizzazioni sindacali diverse per lo stesso soggetto, l'INPS non ne considera alcuna ai fini della riscossione.

Trasmissione dei dati e supporti magnetici

Per ogni anno la FASPI deve inviare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell'INPS i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso. I supporti devono contenere, tra gli altri dati, la sede periferica competente, il comune sede dell'impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP. L'INPS effettua l'abbinamento dei dati e comunica l'esito alla FASPI entro cinque giorni dal ricevimento, fornendo anche l'elenco dei nominativi non abbinati.

Revoca della delega

Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega, la sede periferica deve acquisire la revoca entro tre mesi dal ricevimento. Di conseguenza, la quota associativa non viene più inclusa nell'avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l'esercizio successivo.

Regolazione finanziaria, acconti e rendiconti

L'INPS corrisponde alla FASPI un acconto entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, applicando una percentuale calcolata sul rapporto tra riscossioni complessive e totale posto in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono al netto del rimborso spese e dell'IVA. La definizione dei rapporti finanziari avviene per singola emissione, senza interessi, quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento. In tale sede l'INPS trasmette un rendiconto con l'ammontare delle quote riscosse, del rimborso spese e IVA, degli acconti versati e dell'eventuale conguaglio a saldo, provvedendo contestualmente al versamento del conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione viene inoltre fornito l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Costi, rimborso spese e oneri a carico della FASPI

Il rimborso spese dovuto dalla FASPI all'INPS è regolato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La FASPI si impegna a corrispondere gli importi determinati a seguito della revisione dei costi e a farsi carico, oltre che delle spese, di ogni eventuale ulteriore onere, anche fiscale, inerente la convenzione.

Responsabilità dell'INPS e rapporti con gli associati

La convenzione esclude qualsiasi responsabilità dell'INPS verso gli associati e verso terzi per l'applicazione dell'accordo, anche in caso di contestazioni sull'inclusione negli elenchi. I rapporti relativi all'eventuale restituzione delle somme versate a titolo di contributi associativi restano tra le strutture provinciali della FASPI e gli associati interessati. L'INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità per le eventuali discrepanze tra deleghe, supporti magnetici e archivi interni.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. La circolare richiama inoltre che le modalità attuative, l'indicazione degli associati in prima iscrizione e la disciplina delle revoche seguono le regole già previste per le convenzioni vigenti in materia, come da circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.

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