Circolare numero 144 del 25-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il pagamento provvisorio, con la rata di dicembre 2004, dell'importo aggiuntivo introdotto dall'art. 70 della legge n. 388/2000 per i pensionati con trattamenti complessivi entro il minimo e con redditi entro i limiti previsti. Vengono indicate le pensioni escluse, le modalità di calcolo, i controlli sui redditi personali e del coniuge, il trattamento delle pensioni con decorrenza nel 2004 o eliminate, l'aggiornamento delle banche dati e le modalità di comunicazione ai pensionati. Si precisa inoltre che il pagamento è provvisorio in attesa delle verifiche reddituali e che eventuali eccedenze saranno recuperate.
Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) per l'anno 2004 ai pensionati aventi diritto
Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) per l'anno 2004
La circolare disciplina l'attribuzione provvisoria dell'importo aggiuntivo introdotto dall'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere con la rata di dicembre 2004 ai pensionati che rispettano le condizioni reddituali previste. L'intervento si colloca nel quadro delle precedenti istruzioni INPS già fornite per gli anni 2001, 2002 e 2003 e precisa che il pagamento effettuato nel 2004 resta soggetto a successiva verifica reddituale, con eventuale recupero delle somme indebitamente erogate.
Ambito di applicazione e pensioni escluse
L'importo aggiuntivo riguarda le pensioni diverse da una serie di categorie escluse, tra cui le prestazioni INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESO, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VDAI, IDAI e SDAI. La circolare chiarisce inoltre che non rientrano nel beneficio:
- le pensioni eliminate;
- le pensioni supplementari;
- le pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione;
- le pensioni con sostituzione dello Stato o rivalsa di enti locali;
- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di sede;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2004 pari a zero.
Modalità di calcolo e soglie economiche
Le procedure informatiche hanno provveduto ad attribuire l'importo in via provvisoria quando l'importo della pensione e i redditi memorizzati risultavano compatibili con i limiti previsti. Per le pensioni con decorrenza infrannuale il beneficio è stato calcolato in dodicesimi, con proporzionamento analogo dei limiti reddituali ai mesi di effettiva percezione della pensione. Se la pensione con decorrenza in corso d'anno è abbinata a un'altra pensione con decorrenza precedente, l'importo può essere riconosciuto per intero, considerando i limiti annuali.
Il controllo sul complesso delle pensioni dell'anno 2004 è stato effettuato tenendo conto anche delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a euro 516,46. In particolare:
- se l'importo complessivo supera euro 5.513,28, non spetta alcun importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo è pari o inferiore a euro 5.358,34, spetta l'importo pieno di euro 154,94, purché siano rispettati i requisiti reddituali del titolare e, se necessario, del coniuge;
- se l'importo complessivo è compreso tra euro 5.358,34 ed euro 5.513,28, spetta la differenza tra euro 5.513,28 e l'importo della pensione.
Nei casi in cui il pensionato percepisca anche prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, ai fini del controllo è stato considerato anche il prorata estero.
Verifica dei redditi personali e del coniuge
Una volta verificato il diritto sulla base dell'importo complessivo delle pensioni, le procedure hanno controllato i redditi del titolare e, se coniugato, quelli del coniuge. Sono stati utilizzati i dati presenti nell'archivio REDDITI, integrati con gli importi delle pensioni presenti nel Casellario.
In assenza di dati nel nuovo archivio, sono stati presi in considerazione i redditi più recenti memorizzati:
- in GP2KE10 per il titolare;
- in GP2KE12 per il coniuge;
- in funzione dello stato civile memorizzato in GP2KM76.
Tale utilizzo è possibile solo se l'ultima dichiarazione reddituale non è anteriore al 2001. Le posizioni con dichiarazione reddituale antecedente al 2001 e con dichiarazioni 2002 e/o 2003 ancora in aggiornamento saranno elaborate successivamente.
Il limite di reddito personale è pari a euro 8.037,51. Se il pensionato risulta coniugato, il limite cumulato è pari a euro 16.075,02, senza che comunque il limite personale possa essere superato.
Gestione delle pensioni con decorrenza 2004 e di quelle eliminate
Per le pensioni con decorrenza nell'anno 2004 l'importo aggiuntivo è stato calcolato rapportandolo ai mesi di percezione, analogamente ai limiti di reddito. Per le pensioni eliminate nel corso dell'anno, invece, non viene disposto alcun pagamento automatico: la quota spettante deve essere corrisposta dalla sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata, sempre in proporzione ai mesi di percezione.
Aggiornamento degli archivi e modalità di pagamento
In presenza di tutti i requisiti, le procedure hanno provveduto all'attribuzione dell'importo aggiuntivo e alla memorizzazione dei codici di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e 1 in GP1FMPNTIP. L'importo aggiuntivo è stato registrato in GP1AXB5E; se non spettante, nel campo è stato inserito il valore zero. Per i titolari di più pensioni, l'importo è stato imputato alla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.
L'importo spettante è stato inoltre memorizzato nell'archivio CONGUAGLI come validato ed è consultabile tramite la procedura ARTE. Il pagamento avviene con la rata di pensione di dicembre 2004, con memorizzazione in GP8MD50 e codice 514.
Comunicazione ai pensionati e carattere provvisorio del pagamento
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione predisposta dagli enti pagatori per l'ultima rata del 2004 indica l'importo aggiuntivo dovuto. Nel Mod. ObisM 2005 sarà inserito un apposito literal che segnala il carattere provvisorio dell'importo attribuito a dicembre 2004, in quanto riconosciuto sulla base di redditi da verificare con riferimento allo stesso anno.
Punti principali
Norma di riferimento e finalità
L'importo aggiuntivo di lire 300.000, pari a euro 154,94, è previsto dall'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare illustra le modalità di attribuzione provvisoria per l'anno 2004, in attesa della verifica reddituale, richiamando anche i precedenti aggiornamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Pensioni interessate ed esclusioni
L'agevolazione riguarda le pensioni diverse da specifiche categorie escluse, tra cui INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESO, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VDAI, IDAI e SDAI. Sono inoltre escluse pensioni eliminate, supplementari, detassate per convenzione contro la doppia imposizione, con sostituzione Stato o rivalsa enti locali, con pagamento localizzato presso uffici pagatori di sede e quelle con importo mensile di dicembre 2004 pari a zero.
Modalità di calcolo e criteri reddituali
Le procedure attribuiscono l'importo solo se pensione e redditi memorizzati consentono il beneficio. Per le pensioni con decorrenza infrannuale l'importo e i limiti reddituali sono rapportati ai mesi di percezione; se la pensione è abbinata a un'altra con decorrenza anteriore, l'importo è riconosciuto per intero secondo i limiti annuali. Il controllo sui trattamenti 2004 prevede: nessun importo se il complesso delle pensioni supera euro 5.513,28; importo pieno se è pari o inferiore a euro 5.358,34; importo parziale per valori intermedi. Per i redditi personali il limite è euro 8.037,51; per i coniugati il limite cumulato è euro 16.075,02, fermo restando il limite personale.
Pensioni con decorrenza nel 2004 e pensioni eliminate
Per le pensioni con decorrenza in corso d'anno l'importo è calcolato proporzionalmente ai mesi di percezione, così come i limiti di reddito. Per le pensioni eliminate nel corso dell'anno non viene disposto alcun pagamento automatico: la quota spettante, rapportata ai mesi di percezione, deve essere corrisposta dalla sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.
Verifiche sui redditi e archivi utilizzati
Le procedure verificano i redditi del titolare e del coniuge presenti nell'archivio REDDITI e aggiungono le pensioni del Casellario. In mancanza di dati aggiornati, si utilizzano i redditi più recenti memorizzati in GP2KE10 per il titolare e in GP2KE12 per il coniuge, in funzione dello stato civile in GP2KM76, purché l'ultima dichiarazione non sia anteriore al 2001. Le pensioni con ultima dichiarazione reddituale anteriore al 2001 e con dichiarazioni 2002 e/o 2003 ancora in aggiornamento saranno elaborate successivamente.
Aggiornamento delle banche dati e pagamento
Quando sussistono i requisiti, l'importo aggiuntivo viene attribuito con memorizzazione dei codici di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e 1 in GP1FMPNTIP. L'importo è registrato in GP1AXB5E, oppure a zero se non spetta, e per i titolari di più pensioni è imputato alla pensione su cui viene disposto il pagamento. L'importo spettante è memorizzato anche nell'archivio CONGUAGLI, consultabile con la procedura ARTE, e viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2004, con memorizzazione in GP8MD50 codice 514.
Comunicazioni ai pensionati
Ai pensionati interessati viene inviata, tramite gli enti pagatori, una comunicazione con l'indicazione dell'importo aggiuntivo dovuto. Il Mod. ObisM 2005 conterrà un apposito literal che segnala che l'aumento attribuito a dicembre 2004 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi relativi allo stesso anno.
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