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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1451 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento (anno 2006) per maggiore IVA pari a Euro 1.820.000,00 + interessi, emesso dopo verifiche della Direzione regionale Liguria e della Guardia di Finanza: l'Ufficio contestava una frode IVA realizzata con interposizione fittizia della societa' Titta s.n.c. in compravendite cartolari di due immobili adibiti ad alberghi (Hotel Marina e Hotel Villa Adele), con acquisti da privati e contestuali rivendite a societa' di leasing a prezzo maggiorato, per rendere imponibili le cessioni ai fini IVA e permettere l'incasso dell'imposta e del prezzo da parte del dominus dell'operazione. P.L., quale amministratore di Titta s.n.c., aveva impugnato l'accertamento sostenendo, fra l'altro, l'inesistenza della propria responsabilita', la fittizieta' degli atti e la violazione di norme IVA e di altre disposizioni procedurali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di P.L. confermando la decisione della CTR Liguria che aveva respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione: e' stata respinta l'istanza di sospensione in attesa del giudizio penale (perche' il procedimento penale richiamato non risultava pregiudiziale e riguardava terzi), e sono stati disattesi i rilievi che chiedevano l'omesso esame di fatti decisivi o la violazione di norme tributarie e processuali. La CTR aveva motivato la responsabilita' di P.L. come coautore della frode in ragione del suo ruolo di legale rappresentante/amministratore nel periodo degli atti, della possibilita' di operare sui conti societari, della sua posizione presso banche e leasing e del compenso ricevuto; la Cassazione ha ritenuto che tali apprezzamenti di fatto non fossero sindacabili in questa sede. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese di giudizio quantificate in Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito, e la Corte ha dato atto dei presupposti per eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E

    Il dovere della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e' limitato dai limiti soggettivi dell'ordinamento; il giudice tributario non e' vincolato automaticamente dalla sentenza penale e mantiene autonomia di valutazione in materia tributaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4

    Norme che definiscono l'ambito soggettivo e territoriale dell'IVA: la CTR ha ritenuto che, se le operazioni sono fittizie e finalizzate alla frode, l'imposta e' comunque imputabile e l'omesso versamento e' contestabile nei confronti dei responsabili.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Criteri di ammissibilita' dei motivi di cassazione: la Corte ha richiamato la necessita' di indicare fatti storici determinanti omessi dal giudice e ha escluso la possibilita' di una rivalutazione delle risultanze probatorie del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni decisive: la Corte ha ritenuto che non sussistesse omessa pronuncia sulle doglianze rilevanti, essendo stati affrontati i principali profili dedotti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Rinvio alle norme sul vizio di nullita' per omessa pronuncia; la Corte ha valutato che l'asserita nullita' non era fondata per carenza di specificazione e perche' le questioni erano state affrontate dal giudice di merito.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma sulla sospensione del processo civile in presenza di procedimento penale pregiudiziale: la Corte ha ricordato che la sospensione richiede pregiudizialita' effettiva (identita' di oggetto e parti), non ravvisata nel caso di specie.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norme emergenziali relative alla trattazione in pubblica udienza (misure Covid): il ricorso e' stato fissato e trattato alla luce delle disposizioni vigenti.

Massime di principio

  • La responsabilita' dell'amministratore in materia IVA puo' essere affermata anche in assenza di condanna penale diretta se, con valutazione di merito, risultano elementi che lo connettono attivamente alla frode (ruolo formale nel periodo degli atti, possibilita' di operare sui conti, rapporti con banche/leasing, compensi ricevuti, cessioni di partecipazioni a prestanome).
  • Il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario: perche' cio' avvenga occorre identita' di cause, oggetto e parti; diversamente il processo tributario resta autonomo e puo' accertare responsabilita' e debiti tributari sulla base delle proprie prove.
  • In cassazione va indicato con precisione il 'fatto storico' omesso dal giudice di merito e dimostrata la sua decisivita'; non e' possibile chiedere alla Corte la rivalutazione delle prove del merito senza adempiere a questo onere formale.
  • Per ottenere la sospensione del giudizio tributario in attesa dell'esito penale e' necessario provare la pregiudizialita' (identita' di oggetto e parti): la mera coincidenza di fatti storici non e' sufficiente.
  • Se si contesta l'alternativita' tra IVA e imposta di registro e si vuole far valere tale profilo in cassazione, occorre esporre con autosufficienza la questione e riproporla nei gradi di merito; l'omissione in appello o la carenza di specificazione rendono il motivo inammissibile.
  • In casi di contestazione di fittizieta' di atti societari e di operazioni, la difesa dovrebbe documentare l'effettivita' delle operazioni (contratti, flussi bancari, delibere, procure, movimentazioni contabili) e dimostrare l'assenza di potere pratico sull'attivita' societaria per escludere la responsabilita' personale dell'amministratore.
  • Tenere presenti le conseguenze processuali: soccombenza comporta condanna alle spese e possibilita' di ulteriori oneri (contributo unificato) se sussistono i presupposti.

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