Sentenza n. 2017/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza n. 1198/2024 resa dalla Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro in esito al giudizio iscritto al R.G. n. 939/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modalità di esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva annullato il licenziamento, disposto la reintegrazione e riconosciuto un'indennità risarcitoria e i contributi previdenziali e assistenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore reintegrato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catania, sostenendo che il Comune avesse eluso il giudicato mediante un'erronea liquidazione dell'indennità risarcitoria e dei contributi. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6, 17 e 21 del T.U.I.R., perché l'indennità, quale somma sostitutiva di redditi di lavoro dipendente arretrati, avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata e non ordinaria; 2) violazione dell'art. 23 della l. n. 218/1952, perché il Comune avrebbe illegittimamente trattenuto la quota contributiva a carico del lavoratore; 3) violazione dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, perché i contributi erano stati calcolati soltanto per il periodo corrispondente alle 24 mensilità dell'indennità, anziché per l'intero periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, pari a circa 41 mesi. Ha inoltre chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta, interessi e rivalutazione e una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato la rettifica del regime fiscale e ha pagato al lavoratore la somma di € 5.498,19 corrispondente alla quota contributiva trattenuta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile anche alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha precisato che, quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario, il giudice amministrativo dell'ottemperanza svolge una funzione essenzialmente esecutiva: non può integrare, interpretare estensivamente o completare il giudicato civile né sindacare il rapporto sostanziale sottostante. Ha accolto il primo motivo, ordinando l'applicazione della tassazione separata prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), T.U.I.R. all'indennità risarcitoria, in quanto sostitutiva di redditi di lavoro dipendente arretrati; la procedura di rettifica fiscale avviata dal Comune non risultava ancora conclusa. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo motivo, poiché il Comune aveva pagato in corso di causa la quota contributiva di € 5.498,19, ravvisando tuttavia la soccombenza virtuale dell'Amministrazione e condannandola alle spese. Ha accolto il terzo motivo, stabilendo che l'obbligo contributivo riguarda l'intero periodo dal licenziamento alla reintegrazione e non è limitato alle 24 mensilità previste per l'indennità risarcitoria. Ha ordinato al Comune di conformarsi al giudicato entro 60 giorni, pagando l'indennità con tassazione separata e versando i contributi per l'intero periodo di estromissione, con ricostruzione della posizione assicurativa. Ha nominato, per l'eventuale inerzia, il Segretario Generale del Comune di Paternò quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo insussistenti i relativi presupposti poiché il Comune aveva già parzialmente eseguito il giudicato durante il processo. Spese a carico del Comune, liquidate in € 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato; nel caso concreto è stata applicata la previsione relativa ai titoli esecutivi emessi da altri giudici.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso tra la notificazione della sentenza e la notificazione del ricorso per ottemperanza.
art. 6, commi 1 e 2, T.U.I.R.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
L'indennità risarcitoria sostitutiva di redditi perduti mantiene la natura reddituale della categoria cui appartengono i redditi sostituiti, nella specie il reddito di lavoro dipendente.
art. 17, comma 1, lett. b), T.U.I.R.
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di ... sentenze ...
L'indennità risarcitoria conseguente alla reintegrazione deve essere assoggettata a tassazione separata in quanto emolumento arretrato riferibile ad anni precedenti e riconosciuto per effetto di una sentenza.
art. 23 l. n. 218/1952
La disposizione è stata richiamata in relazione all'obbligo di versamento della quota contributiva a carico del lavoratore nei casi individuati dalla giurisprudenza richiamata; il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Comune ha restituito la quota trattenuta.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il 'medesimo periodo' coincide con l'intervallo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione; il limite di 24 mensilità riguarda soltanto l'importo dell'indennità risarcitoria e non l'obbligo contributivo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Il pagamento intervenuto durante il giudizio della quota contributiva richiesta determina la cessazione della materia del contendere sul relativo motivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata negata, in ragione della discrezionalità del giudice e della parziale esecuzione del giudicato già intervenuta nel corso del processo.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza ...
Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo è chiamato a eseguire un titolo emesso dal giudice ordinario, la sua cognizione è limitata all'attuazione del comando giudiziale e non può estendersi all'integrazione o alla reinterpretazione del giudicato civile né al sindacato del rapporto sostanziale sottostante.
- L'indennità risarcitoria riconosciuta per la perdita di redditi di lavoro dipendente costituisce reddito della medesima categoria dei redditi sostituiti e, se riferibile ad anni precedenti e riconosciuta in forza di una sentenza, deve essere assoggettata al regime di tassazione separata previsto per gli emolumenti arretrati.
- Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, il limite massimo di 24 mensilità riguarda la quantificazione dell'indennità risarcitoria e non limita l'obbligo del datore di lavoro pubblico di versare i contributi previdenziali e assistenziali per l'intero periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione.
- In caso di reintegrazione conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento, la posizione contributiva del lavoratore deve essere ricostruita senza soluzione di continuità per tutto il periodo di estromissione, secondo il titolo giudiziale e la disciplina applicabile.
- Il pagamento integrale, intervenuto durante il giudizio di ottemperanza, della somma oggetto di una specifica pretesa determina la cessazione della materia del contendere su quella domanda, ferma la possibile condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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