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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27761/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la sistemazione di una piazza con porticati, cui seguirono contratti aggiuntivi e suppletivi. L'impresa appaltatrice iscrisse varie riserve per maggiori oneri, soprattutto per la necessità di una progettazione integrativa non prevista originariamente e per i costi di guardiania/manutenzione dovuti al ritardo nella presa in consegna dell'opera. Dopo un primo atto di citazione notificato nel 1994, non coltivato a ruolo, la società notificò un nuovo atto di citazione nel 2004 chiedendo il pagamento delle somme riservate e di ulteriori importi. La Presidenza del Consiglio, ricevuta una copia dell'atto che risultava priva di alcune pagine, della vocatio in ius e dell'indicazione dell'udienza, si costituì tardivamente e sollevò eccezioni di prescrizione e di decadenza ex normativa sugli appalti pubblici, sostenendo anche la nullità/inefficacia dell'atto introduttivo ai fini interruttivi. In primo grado il tribunale accolse parzialmente la domanda dell'impresa; la Corte d'appello confermò, ritenendo tardive le eccezioni della difesa erariale e non decisiva la dedotta incompletezza dell'atto di citazione. Nel ricorso per cassazione la Presidenza denunciava, da un lato, la violazione delle norme sulla nullità della citazione e sulle preclusioni processuali, sostenendo che la mancanza della vocatio in ius nella copia notificata consentiva di eccepire comunque prescrizione e decadenza; dall'altro, la violazione delle regole sul divieto di nuove eccezioni e sulla rilevanza della decadenza dell'appaltatore dalle riserve, contestando anche l'iter argomentativo della Corte territoriale sulla novità di alcune questioni e sulla tempestività delle eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini motivazionali indicati, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel valorizzare la necessità della querela di falso per dimostrare la difformità tra originale e copia notificata dell'atto di citazione e, soprattutto, nel considerare tardive le eccezioni della parte pubblica senza tener conto della peculiare situazione processuale determinata dalla notifica di un atto privo della vocatio in ius e di ulteriori parti essenziali. Richiamando i principi delle Sezioni Unite, la Cassazione ha precisato che, quando il convenuto sia stato destinatario di una citazione nulla ma sia comunque a conoscenza del processo, la sua tardiva costituzione non gli consente di recuperare automaticamente tutte le attività ormai precluse; tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale doveva comunque verificare correttamente l'incidenza della nullità e la tempestività delle eccezioni sollevate. La decisione è stata dunque cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati in tema di nullità della citazione, contumacia, rimessione in termini e natura di eccezione in senso stretto della decadenza dalle riserve e della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della nullità della citazione, in particolare quando manchi la vocatio in ius.

  • art. 180 c.p.c.

    Nella versione ratione temporis, prevede il termine per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio prima dell'udienza di trattazione.

  • art. 183 c.p.c.

    È usato per individuare l'udienza di trattazione e il termine per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle eccezioni processuali sulla notificazione e sul contraddittorio.

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità della citazione si estende per dipendenza agli atti processuali successivi compiuti nel contraddittorio delle parti.

  • art. 162 c.p.c.

    È richiamato per la rinnovazione degli atti nulli conseguenti alla nullità dell'atto introduttivo.

  • art. 293 c.p.c.

    Nel testo è indicato per la rimessione in termini della parte contumace che dimostri l'impossibilità di conoscere tempestivamente il processo.

  • art. 294 c.p.c.

    È la norma applicata alla parte contumace che si costituisce tardivamente: può essere rimessa in termini solo se prova che la nullità della citazione le ha impedito di avere conoscenza del processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro sull'onere della prova, ma la Corte non ravvisa la dedotta violazione nel caso concreto.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per contestare la valenza probatoria della relata di notificazione e la necessità della querela di falso.

  • art. 221 c.p.c. e seguenti

    Richiamati in relazione alla querela di falso contro gli atti pubblici e la relata di notificazione.

  • art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Disciplina l'iscrizione e l'esplicazione delle riserve nei lavori pubblici.

  • art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Prevede il termine per l'esplicazione delle riserve firmate con riserva nel registro di contabilità.

  • art. 26 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Stabilisce che le osservazioni dell'appaltatore sui documenti contabili e sul collaudo devono essere presentate a pena di decadenza nei termini e nei modi del regolamento.

  • art. 42 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Regola la risoluzione amministrativa delle contestazioni tra direttore dei lavori e appaltatore.

  • art. 46 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Prevede il termine di sessanta giorni per la notificazione dell'istanza di arbitrato dopo il provvedimento amministrativo che risolve la controversia.

  • art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Richiede che l'istanza di arbitrato formuli con precisione tutte le domande e consente alla controparte di proporre deduzioni e domande nel termine successivo.

  • art. 2968 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla disponibilità delle decadenze non sottratte all'autonomia delle parti.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato con riferimento alla non rilevabilità d'ufficio delle decadenze disponibili.

  • art. 345 c.p.c.

    Usato per affermare che in appello non possono essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando la copia notificata dell'atto di citazione è priva degli elementi necessari alla vocatio in ius, la nullità può essere fatta valere dal destinatario senza che sia necessaria la querela di falso sulla relata di notifica, rilevando ai fini della validità della citazione ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.
  • La nullità della citazione di primo grado comporta l'estensione della nullità agli atti dipendenti, ma non determina automaticamente la rimessione in termini del convenuto contumace per tutte le attività processuali ormai precluse.
  • Il contumace che si costituisce tardivamente può ottenere la rimessione in termini solo se dimostra che il vizio della citazione gli ha impedito di conoscere tempestivamente il processo; se invece conosceva la lite, le preclusioni maturano e non possono essere eluse.
  • Le eccezioni di prescrizione e di decadenza del diritto dell'appaltatore a far valere riserve in materia di appalti pubblici hanno natura di eccezioni in senso stretto e devono essere tempestivamente sollevate dalla parte interessata, non essendo rilevabili d'ufficio dal giudice.
  • Anche nelle controversie di appalto pubblico, l'inosservanza dei termini e delle forme per l'iscrizione e l'esplicazione delle riserve può fondare la decadenza, ma tale eccezione deve essere proposta nei tempi processuali utili; in caso contrario resta preclusa.
  • La parte che, pur avendo ricevuto un atto introduttivo irregolare, attenda strategicamente lo svolgimento del giudizio prima di eccepirne la nullità, non può ottenere un automatico recupero delle attività difensive precluse, dovendosi bilanciare il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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