Sentenza del 30/12/2019 n. 34600 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 e il precedente avviso di classamento catastale, sostenendo soprattutto che quest'ultimo non le era mai stato validamente notificato. Ha inoltre contestato la motivazione dell'avviso di classamento e la legittimità della revisione della rendita catastale. In cassazione ha dedotto, tra l'altro, che mancavano la cartolina di ricevimento o una valida certificazione postale, mentre la documentazione interna dell'Amministrazione indicava che il plico era stato recapitato a destinatario sconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che l'Amministrazione non aveva provato la regolare notificazione dell'avviso di classamento: non erano state prodotte né la cartolina di ricevimento né una certificazione postale sostitutiva e la documentazione interna indicava che il plico non era stato consegnato perché il destinatario risultava sconosciuto. La contribuente era quindi legittimata a impugnare il classamento insieme al primo atto impositivo ricevuto e non doveva pagare la maggiore ICI per il 2007, potendo fare riferimento alla precedente rendita catastale. Gli ulteriori motivi relativi alla motivazione dell'avviso sono stati dichiarati inammissibili per mancata trascrizione o produzione dell'atto; il motivo sulla revisione del classamento è stato rigettato, poiché il Comune può promuovere la revisione anche in presenza di un classamento non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a immobili similari. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e il ricorso originario è stato accolto quanto all'ICI non dovuta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso per cassazione relativi alla mancata pronuncia, alla violazione di legge e alla motivazione della sentenza, precisando che nel caso concreto non era stato proposto un motivo fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c.
D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8
In caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare la notificazione è il duplicato rilasciato dall'ufficio postale
La prova della notificazione a mezzo posta richiede la cartolina di ricevimento oppure, se questa è smarrita o distrutta, un duplicato postale fedele all'originale e idoneo a indicare il soggetto che ha ricevuto l'atto. Una mera documentazione interna dell'Amministrazione non è sufficiente.
Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58
Il Comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche
La revisione del classamento può essere richiesta dal Comune anche quando la rendita risulti non aggiornata o palesemente incongrua rispetto a immobili similari, senza che debbano necessariamente ricorrere le diverse fattispecie previste dalla legge n. 311 del 2004.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali è richiesta quando il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale si discosta significativamente da quello delle altre microzone
Costituisce una specifica e distinta ipotesi di revisione catastale fondata sul significativo squilibrio tra valori di mercato e valori catastali all'interno delle microzone.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 336
Classamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunciate
Riguarda la revisione del classamento conseguente all'omessa dichiarazione dell'immobile o a modifiche edilizie non comunicate al catasto.
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Non può essere impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado
La preclusione non si applica quando il ricorso non è fondato sul motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come avvenuto nella controversia.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato a mezzo posta, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente la consegna mediante cartolina di ricevimento o valido duplicato rilasciato dall'ufficio postale; una semplice annotazione o attestazione interna non basta.
- Se l'atto presupposto, come un avviso di classamento, non è stato validamente notificato, il contribuente può contestarlo insieme al primo atto successivo con cui ne viene effettivamente a conoscenza, come l'avviso ICI.
- L'indicazione postale di destinatario sconosciuto, in assenza di ulteriori prove di una procedura notificatoria validamente completata, può dimostrare che il plico non è stato consegnato e impedire il perfezionamento della notifica.
- La revisione di una rendita catastale può fondarsi su più presupposti normativi distinti: classamento non aggiornato o incongruo, variazioni edilizie non dichiarate, oppure squilibri significativi tra valori di mercato e catastali nelle microzone.
- In cassazione, le censure sulla motivazione o sul contenuto di un atto amministrativo richiedono normalmente la trascrizione o produzione dell'atto stesso, per consentire alla Corte di verificarle; in mancanza, i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
- L'accoglimento della contestazione per mancata notifica dell'atto presupposto può eliminare la maggiore imposta richiesta, anche se l'atto di classamento sarebbe astrattamente legittimo sotto il profilo sostanziale.
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