Cassazione Penale, Sentenza n. 31418/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milazzo ha chiesto la concessione della liberazione condizionale (istanza presentata il 10/04/2021). Il ricorrente è condannato per omicidio e associazione mafiosa con reati commessi intorno a ottobre 1991; la pena ergastolo è stata oggetto di cumulo del 25/05/2003 e ha scontato complessivamente circa 38 anni, comprensivi di precedente liberazione anticipata. Nella domanda Milazzo ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 4‑bis ord. pen., l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e ha richiamato la propria buona condotta carceraria come prova di ravvedimento. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo non adeguatamente provata l'impossibilità di adempiere agli obblighi civili (anzi ha ravvisato elementi di disponibilità economica familiare), ha osservato che i criteri dell'art. 4‑bis devono comunque costituire termine di riferimento e, soprattutto, ha ritenuto che non emergano elementi che attestino il "sicuro ravvedimento" del condannato o l'avvio di un percorso rieducativo concreto e, ancorché indipendente dalla mancanza di collaborazione, la mera adesione formale alle attività trattamentali è insufficiente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che per la liberazione condizionale, soprattutto in caso di ergastolo, è richiesto il "sicuro ravvedimento", inteso come revisione critica della vita precedente dimostrata tramite comportamenti esterni, concreti e obiettivi (compresa, nei casi di omicidio, attenzione morale e materiale verso le vittime). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la mancanza di ravvedimento del ricorrente, la non convincente prova dell'impossibilità di adempiere agli obblighi civili e l'insufficienza della sola buona condotta carceraria o della mera partecipazione formale ai programmi trattamentali. Il rigetto è stato quindi confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
Pur non essendo sempre formalmente applicabile, i criteri indicati dall'art. 4‑bis sono considerati un utile termine di riferimento per la valutazione del ravvedimento e del percorso rieducativo del condannato.
art. 176 cod. pen.
Richiamato nella motivazione dei motivi di ricorso; la Corte ha esaminato le doglianze relative a teoria e motivazione ma ha confermato che la verifica del ravvedimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione al principio rieducativo della pena: la liberazione condizionale è compatibile con l'ergastolo solo se sussiste il sicuro ravvedimento, così assicurando la finalità rieducativa della pena.
art. 117, comma 1 Cost.
Invocato con riferimento ai principi convenzionali (sentenza Viola c. Italia). La Corte ha ritenuto assente la violazione dei princìpi internazionali o convenzionali lamentati e ha dichiarato infondate le doglianze basate su tale parametro.
Articoli costituzionali ed europei invocati (artt. 3, 24, 111 Cost.; artt. 6, 7, 13, 14 CEDU)
Sono stati richiamati nel ricorso per censurare il provvedimento, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni rilevanti: la valutazione del ravvedimento e l'apprezzamento probatorio del giudice di sorveglianza non hanno comportato violazioni dei diritti costituzionali o convenzionali allegati.
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale (soprattutto dopo ergastolo) è necessario dimostrare il "sicuro ravvedimento": non basta la buona condotta; servono comportamenti oggettivi e verificabili che mostrino la revisione critica delle scelte criminali.
- L'onere di provare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili grava sul richiedente; una mera allegazione di difficoltà economica è insufficiente senza elementi probatori concreti.
- I criteri dell'art. 4‑bis ord. pen., anche se non direttamente applicabili al caso concreto, possono costituire utile parametro di riferimento per valutare il grado di ravvedimento e il percorso rieducativo.
- La mera partecipazione formale alle attività trattamentali in carcere non ha valore decisivo; è necessaria dimostrazione di un percorso concreto, preferibilmente anche con aperture extra‑murarie.
- La valutazione del giudice di sorveglianza sul ravvedimento ha un ampio margine di discrezionalità e difficilmente è sindacabile in sede di ricorso se adeguatamente motivata e basata su elementi di fatto.
- La mancanza di collaborazione con la giustizia può concorrere alla valutazione negativa, ma il giudizio sul ravvedimento deve fondarsi su un quadro complessivo di comportamenti e segni di riparazione, inclusa l'eventuale attenzione verso le vittime.
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