Parere n. 622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla professoressa Filomena Ditella contro il Ministero dell’istruzione e del merito, il Ministero dell’università e della ricerca, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - e il dottor Filippo Serra in qualità di Direttore Generale p.t., il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t. e il dottor Stefano Versari in qualità di Capo Dipartimento p.t., ove occorra, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Ambito Territoriale della Provinciale di Bari e la dottoressa Giuseppina Lotito in quanto dirigente p.t., l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle e il dottor Giovanni Mariani in quanto dirigente scolastico p.t. nonché nei confronti dei signori Francesco Chierico, Domenica Burdo, Vito Nicola Cantacessi, Gaetano Procacci, Bibiana Carvani, Paolo Varvara, Antonio Calò, Adriana Zonno, Valentina Sannicandro, Enrica Olita, Giovanni Di Liddo e Savino Massaro e di tutti gli Uffici Scolastici Regionali e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle II fasce dele graduatorie di circoli e di istituto della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, valide per gli aa.ss. 2017-2020, relativamente alle classi di concorso e alle province di interesse che, in seguito al suo inserimento, sarebbero superati in graduatoria e per punteggio: 1. per l’annullamento - del decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto “Depennamento da GPS 2^ fascia – Graduatorie di Istituto 3^ fascia - cl. di concorso A026 – A027 personale docente scuola secondaria di II grado. Rettifica del punteggio per le cl. di concorso A020–A037-A047GPS2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado cl. di concorso A060GPS 2^ fascia Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di I grado– biennio 2022/23–2023/24–Prof.ssa Ditella Filomena-C.F. DTLFMN70E58L418A”, dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, nella parte in cui è stato disposto il suo depennamento ed il decurtamento del suo punteggio, nei limiti dell’interesse; - nonché della nota prot. n. 9083 VII.1 del 21 dicembre 2022, tramite cui l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle ha trasmesso in allegato il predetto decreto prot. 9082 VII.1 di depennamento e decurtamento; - del provvedimento prot. n. 8138 VII. 1 del 23 novembre 2022, dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento di depennamento cl. di concorso A026 – A027 GPS 2^ fascia - Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado – biennio 2022/23 – 2023/24 – Prof.ssa Ditella Filomena C.F. DTLFMN70E58L418A – artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990”, ove inteso in senso lesivo; - del provvedimento prot. n. 2552 del 06 marzo 2023, dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto “Riscontro Impugnazione”, in risposta alla sua istanza, nella parte in cui conferma il gravato provvedimento di depennamento e decurtamento; - del decreto n. 2333 del 30 gennaio 2023, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della sua esclusione, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21 dicembre 2022; - del decreto n. 4042 del 14 febbraio 2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica dei punteggi per le classi di concorso A020, A037 e A047, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21 dicembre 2022; - del decreto n. 4040 del 14 febbraio 2023, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica del punteggio per la classe di concorso A060, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21 dicembre 2022; - di ogni altro ed eventuale allegato ai predetti provvedimenti, se inteso in senso lesivo; - di ogni altro ed eventuale provvedimento di decurtamento del punteggio e/o depennamento, a firma delle amministrazioni resistenti, se inteso in senso lesivo; - ove occorra, se inteso in senso lesivo del D.P.R. n. 19/2016, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, del Ministero dell’istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di suo interesse; - ove occorra, del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 del Ministero dell’istruzione, recante “Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnicopratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell’interesse; - del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”, del Ministero dell’Istruzione, comprese pedisseque note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, nei limiti del suo interesse ed ove occorra; - ove occorra, del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, recante “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”, del Ministro dell’istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse; - ove occorra, del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 del Ministero dell’istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell’interesse; - ove occorra, della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22 luglio 2020; - se inteso in senso lesivo, del decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di Bari n. 16593/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24”, con il quale venivano pubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di suo interesse; - se inteso in senso lesivo, del decreto di rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze di Bari n. 20847/2022, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “Ri-pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24”, con il quale venivano ripubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso, nei limiti del suo interesse; - di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell’interesse e per le classi e fasce e di ogni eventuale decreto di approvazione; - ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escluderla dalle classi di concorso di proprio interesse; - ove occorra, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi compreso l’art. 8, co. 5, e l’art. 6, co. 4, secondo cui “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010); - ove occorra, dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “, del Ministero dell’istruzione, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle; - del D.M. n. 249 del 2010, avente ad oggetto “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del D.M. n. 81/2013 del Ministero dell’istruzione, avente ad oggetto la modifica del predetto decreto D.M. n. 249/2010, se inteso in senso lesivo; - del D.M. 131 del 13 giugno 2007 del Ministero della pubblica istruzione, avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note; - ove occorra, delle graduatorie per le classi di concorso e fascia di interesse, relative al biennio precedente ed in corso, se intese in senso lesivo ed ivi compresi i gravati decreti di approvazione, nei limiti dell'interesse; - ove occorra, del D.M. n. 509/99 del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse; - ove occorra, del D.M. n. 270/2004, del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e delle relative tabelle se lesive; - del decreto di convalida dei punteggi per le classi di concorso di suo interesse; - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666; - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 aprile 2019, n. 374, avente ad oggetto l’aggiornamento delle graduatorie; - ove occorra, delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest’Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati; - delle note Ministero dell’istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020, n. 1550 del 4 settembre 2020, n. 162 del 2-febbraio 2021, la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 28597 del 29 luglio 2022, recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con riferimento all’a.s. 2022/2023; - di ogni altra nota, se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; - di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto; - del decreto dipartimentale del 21 luglio 2020, n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22; - ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, a firma del Ministero dell’istruzione e del merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella D; - nonché, ove occorra, se inteso in senso lesivo, del D.M. n. 93/2016, avente ad oggetto “Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento”, del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; - nonché, ove occorra, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati; 2. nonché per l’accertamento del diritto e la condanna in forma specifica al suo reinserimento nelle graduatorie provinciali di Bari per le classi di concorso di interesse, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell’attività didattica che già svolgeva prima degli atti impugnati e che tuttora è disposta a proseguire, nonché alla corretta attribuzione del punteggio decurtato a causa del gravato depennamento, per le classi di concorso di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il depennamento dalle graduatorie provinciali e di istituto per supplenze, la decurtazione dei punteggi e i conseguenti provvedimenti di convalida relativi a diverse classi di concorso nella provincia di Bari
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Pietro Sette” con cui, a seguito della verifica dei titoli di accesso, è stata depennata dalla seconda fascia delle GPS e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A026 e A027, con contestuale decurtazione del punteggio per le classi A020, A037, A047 e A060. Sono stati inoltre impugnati gli atti di avvio del procedimento, il successivo riscontro dell’istituto, i decreti dell’Ufficio scolastico regionale relativi alla convalida dell’esclusione e alla rettifica dei punteggi, nonché, ove occorresse, la disciplina normativa e amministrativa concernente le classi di concorso, le graduatorie e i requisiti di accesso. La ricorrente ha dedotto cinque gruppi di censure, tra cui illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, violazione della disciplina sulle classi di concorso e sull’insegnamento “a cascata”, violazione dei principi costituzionali, del diritto dell’Unione europea, del giusto procedimento e del legittimo affidamento. Ha chiesto anche il reinserimento nelle graduatorie, il ripristino del punteggio e la prosecuzione dell’attività didattica, oltre alla sospensione cautelare degli atti. Prima della decisione, il Ministero dell’istruzione e del merito ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha accertato che l’opposizione del Ministero dell’istruzione e del merito, proposta tramite l’Avvocatura Generale dello Stato il 2 maggio 2023 e notificata in pari data, era rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato improcedibile per trasposizione nella sede giurisdizionale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; l’opposizione costituisce lo strumento attraverso cui ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione del Ministero dell’istruzione e del merito, proposta tramite l’Avvocatura Generale dello Stato il 2 maggio 2023 e notificata in pari data, è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Motivi di ricorso e domanda cautelare
I motivi relativi alla legittimità del depennamento, della decurtazione dei punteggi e della disciplina delle classi di concorso non sono stati esaminati nel merito. La domanda cautelare è rimasta assorbita per effetto della declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione nella sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione del gravame davanti al giudice competente.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti quanto al suo utilizzo.
art. 2126 c.c.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa della trasposizione del ricorso.
Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396
Richiamato a sostegno del principio della natura alternativa del ricorso straordinario e degli effetti dell’opposizione.
Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496
Richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso straordinario presuppone la concorde volontà delle parti e può essere impedito dall’opposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e la sua utilizzazione presuppone che nessuna parte eserciti il diritto di optare per la tutela davanti al giudice precostituito per legge.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non deve esaminare i motivi di merito né la domanda cautelare, che resta assorbita.
Ricorso straordinario contro il depennamento dalle graduatorie scolastiche
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente della scuola secondaria contro il Ministero dell’istruzione e del merito, le articolazioni dell’amministrazione scolastica, l’istituto scolastico interessato e i controinteressati inseriti nelle graduatorie. L’impugnazione concerneva il depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di istituto, nonché la decurtazione dei punteggi relativi a diverse classi di concorso.
Provvedimenti impugnati e pretese della ricorrente
L’atto principale impugnato era il decreto dell’istituto scolastico del 21 dicembre 2022, adottato a seguito della verifica dei titoli di accesso. Il provvedimento disponeva:
- il depennamento dalle graduatorie per le classi di concorso A026 e A027;
- la rettifica e decurtazione dei punteggi per le classi A020, A037, A047 e A060;
- i conseguenti atti di convalida dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Ambito territoriale di Bari.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, il reinserimento nelle graduatorie con la medesima fascia, posizione e punteggio, la corretta attribuzione dei punteggi decurtati e la prosecuzione dell’attività didattica. Era stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva articolato cinque gruppi di censure, contestando principalmente:
- l’erronea applicazione della disciplina relativa ai requisiti di accesso alle classi di concorso;
- la violazione della Tabella D allegata al d.m. n. 201/2020 e delle disposizioni sul riordino delle classi di concorso;
- la violazione del principio dell’insegnamento “a cascata”;
- l’illogicità manifesta, il travisamento dei fatti e dei presupposti e la carenza istruttoria;
- la violazione delle norme sulle graduatorie provinciali e di istituto e dei principi costituzionali, del diritto dell’Unione europea, del giusto procedimento e del legittimo affidamento.
La ricorrente aveva prospettato, in via subordinata, anche l’illegittimità della disciplina regolamentare e ministeriale concernente le classi di concorso.
Opposizione dell’amministrazione
Il Ministero dell’istruzione e del merito, oltre a depositare una relazione istruttoria con la quale aveva sostenuto l’infondatezza del ricorso, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L’opposizione è stata presentata tramite l’Avvocatura Generale dello Stato il 2 maggio 2023 e notificata in pari data, con richiesta di trasposizione del ricorso davanti al giudice competente.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato la presenza dell’atto di opposizione e ne ha accertato la ritualità e la tempestività. Ha quindi applicato il principio secondo cui il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.
L’opposizione esercitata da una parte consente di adire il giudice precostituito per legge e impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario. La Sezione ha richiamato, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi riguardanti il depennamento, la rettifica dei punteggi, i requisiti di accesso alle classi di concorso e la legittimità della normativa richiamata. Anche la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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