Cassazione Civile, Sentenza n. 11328/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 relativo a un immobile catastalmente in cat. D/7, sostenendo che il Consorzio non fosse soggetto passivo dell'ICI perché mero detentore dei beni affidati dal Comune ovvero esente in quanto ente che svolge funzioni pubbliche assimilabili (richiamo all'art.7 d.lgs. 504/92 e alla qualificazione regionale come "consegnatario"), nonché doglianza di giudicato esterno formato in precedenti procedimenti su annualità antecedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi (relativi al presunto giudicato esterno) e accolto il terzo, quarto e quinto motivo. Ha ritenuto che i consorzi di bonifica siano concessionari dei beni demaniali loro affidati per legge (R.D. 215/1933) e, pertanto, soggetti passivi dell'ICI ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.504/1992 come modificato dalla L. n.388/2000 (art.18). Ha escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art.7 d.lgs. 504/92 ai consorzi di bonifica, poiché la norma è di stretta interpretazione e non comprende i consorzi tra i soggetti esentati. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del Comune. Ha compensato le spese del giudizio di merito e condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla controparte.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
Il soggetto concessionario su aree demaniali è soggetto passivo dell'ICI; i consorzi di bonifica, in quanto titolari di una concessione ex lege sui beni demaniali a loro affidati, rientrano nella fattispecie dell'art.3.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione è di natura derogatoria e va interpretata restrittivamente: riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici espressamente elencati; i consorzi di bonifica non sono compresi tra i soggetti esentati.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 (richiamata per effetto modificativo)
Conferma l'applicazione dell'art.3 del d.lgs. 504/1992 ai concessionari su aree demaniali e, dunque, l'assoggettamento dei consorzi di bonifica all'ICI quando sussiste la concessione sui beni demaniali.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (statuto dei consorzi), artt. 16, 18, 54, 100
Attribuisce ai consorzi di bonifica il titolo legale per l'affidamento e la gestione delle opere di bonifica; tale titolo è qualificato come concessione ex lege, non mera detenzione, configurando un possesso qualificato che giustifica l'assoggettamento all'ICI.
L.R. 42/84, art. 14
Qualifica i consorzi come consegnatari per la manutenzione e concessionari per l'esecuzione delle opere di bonifica a fini regionali, ma non è idonea a escludere l'applicazione delle norme tributarie statali che identificano i soggetti passivi ICI.
Costituzione, art. 117 (riparto competenze)
Richiamata per chiarire il riparto di competenze statali e regionali sulla materia della bonifica; tuttavia non impedisce che il titolo attribuito dalla legge statale (R.D. 215/1933) determini effetti ai fini dell'imposizione tributaria nazionale.
Massime di principio
- I consorzi di bonifica, quando hanno la disponibilità di beni demaniali per legge (titolo ex lege, R.D. 215/1933), vanno qualificati come concessionari e sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.504/1992.
- Le norme di esenzione tributaria (es. art.7 d.lgs. 504/92) vanno interpretate restrittivamente: l'assenza di un'espressa ricomprensione di una categoria (es. consorzi di bonifica) nell'elenco dei soggetti esentati esclude l'applicazione dell'esenzione.
- La denominazione o qualificazione regionale (es. 'consegnatario' vs 'concessionario') non prevale sulle conseguenze tributarie stabilite dalla normativa statale quando il titolo di disponibilità deriva direttamente dalla legge statale.
- Il giudicato formato su questioni di fatto durevoli nel tempo può vincolare giudizi successivi su anni diversi; invece le interpretazioni giuridiche non costituiscono in generale vincolo per altri giudici e non impediscono diverso esame in giudizi successivi.
- Per valutare l'assoggettamento a imposte periodiche, occorre distinguere elementi fattuali durevoli (che possono produrre effetto di preclusione) dalle questioni di diritto interpretative, che non vincolano altri giudici.
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