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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- della nota prot. n. 0030925/2025 del 2/10/2025 dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, notificata a mezzo pec in pari data, relativa alla procedura di gara indetta dalla stessa Agenzia, ex art. 71 D.lgs. 36/2023, per l’affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, del servizio di “controllo, revisione, manutenzione e lavori vari dei dispositivi antincendio nelle centrali termiche, vani scala e locali di pressurizzazione”, recante CIG B79321F250; - della graduatoria relativa alla predetta gara, pubblicata in data 24 ottobre 2025, nella parte in cui la ricorrente è risultata ingiustamente ultima classificata anziché prima; - del verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 29 settembre 2025 e di tutti gli altri atti e verbali di gara (ancorché ad oggi sconosciuti in quanto non pubblicati né comunicati), nella parte in cui non è stato accordato il corretto punteggio all’offerta tecnica della ricorrente, con conseguente aggiudicazione della gara in suo favore; - del provvedimento di aggiudicazione della gara, ancorché ad oggi non pubblicato né comunicato; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che nelle more del ricorso venisse stipulato con l’aggiudicataria e del diritto al subentro della ricorrente, con contestuale condanna della Stazione Appaltante ad aggiudicare alla ricorrente il servizio per cui è causa, e di stipulare con la medesima ricorrente il relativo contratto di appalto; nonché in caso di mancato subentro e/o di mancata integrale possibilità di esecuzione del contratto da parte della ricorrente, per la condanna della Stazione Appaltante a risarcire a quest’ultima il danno ingiusto, da quantificarsi principalmente con l’utile di impresa ingiustamente negato alla ricorrente, e conseguente all’illegittima aggiudicazione alla controinteressata ed alla pure illegittima stipulazione del contratto di appalto con detta società aggiudicataria”;

Giustizia amministrativa202502840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di gara, graduatoria e proposta di aggiudicazione relativi all'accordo quadro per il servizio di controllo, revisione, manutenzione e lavori sui dispositivi antincendio, nella parte in cui non è stato attribuito punteggio all'offerta tecnica della ricorrente per il miglioramento del tempo di intervento urgente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la mancata attribuzione di 30 punti per il criterio tecnico relativo al miglioramento del servizio di intervento urgente, previsto dall'art. 16.1 del disciplinare. Nel modello di offerta tecnica aveva indicato "22 ore in riduzione a quelle garantite" e, tra parentesi, "intervento urgente entro le 2 ore". La Commissione ha ritenuto l'indicazione indeterminata e contraddittoria, interpretando la riduzione di 22 ore rispetto alle 24 ore garantite come un servizio da svolgere in 2 ore, ma non necessariamente entro 2 ore, e ha quindi attribuito zero punti. La ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis e l'eccesso di potere, sostenendo che l'indicazione comportava chiaramente la riduzione del termine massimo da 24 a 2 ore e che, con l'attribuzione dei 30 punti, avrebbe conseguito il miglior punteggio complessivo e l'aggiudicazione. Gli ulteriori motivi sono stati proposti in via subordinata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla mancata attribuzione del punteggio per il criterio tecnico sub C. Il disciplinare tecnico prevedeva l'intervento urgente entro 24 ore, mentre la tabella di valutazione attribuiva 30 punti per l'intervento entro 2 ore. Il modello predisposto dalla stazione appaltante richiedeva espressamente di indicare il numero di ore in riduzione rispetto alle 24 ore garantite. L'indicazione di 22 ore in riduzione rendeva quindi determinabile il termine massimo di intervento in 2 ore. L'ulteriore precisazione "intervento urgente entro le 2 ore" confermava, anziché contraddire, tale significato. La Commissione ha pertanto errato nel qualificare l'offerta come indeterminata e nel non attribuire il punteggio. L'Amministrazione è stata obbligata a rinnovare la relativa fase procedimentale nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. L'accoglimento del primo motivo ha fatto venir meno l'interesse alla decisione dei motivi subordinati. Non vi era luogo a provvedere sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, poiché non risultava stipulato. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, mentre le spese nei confronti delle controinteressate non costituite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo richiamato nell'epigrafe.

  • art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La gara era finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro con un unico operatore economico.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 16.1 del disciplinare di gara

    "Miglioramento del servizio di intervento urgente di cui all’art. 6 a scalare dalle 24 ore"; "Entro 2 ore punti 30, Da 2 a 6 punti 20, Da 6 a 12 punti 10, Da 12 a 24 punti 5, Oltre 24 ore punti 0"

    Il criterio richiedeva di valutare la riduzione del termine massimo di intervento urgente, con 30 punti per l'intervento entro 2 ore.

  • art. 6 del disciplinare tecnico prestazionale

    "INTERVENTO URGENTE entro 24h dalla richiesta di intervento"

    Il termine di 24 ore costituisce il limite massimo ordinario dal quale calcolare la riduzione offerta.

  • art. 14 del disciplinare di gara

    Imponeva l'utilizzo del modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante a pena di esclusione; ciò rileva perché il modello richiedeva l'indicazione delle ore in riduzione rispetto alle 24 ore garantite.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il riferimento ai principi dell'Adunanza Plenaria sull'ordine di esame dei motivi.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede di indicare il numero di ore di riduzione rispetto a un termine massimo espresso in 24 ore, l'indicazione di una riduzione pari a 22 ore identifica in modo determinato un tempo massimo di intervento entro 2 ore.
  • L'offerta tecnica non è indeterminata quando il dato numerico richiesto dal modello predisposto dalla stazione appaltante, interpretato secondo la lex specialis, consente di individuare con certezza il livello di prestazione offerto; un'ulteriore indicazione esplicativa coerente conferma tale interpretazione.
  • La Commissione di gara non può penalizzare un concorrente per avere utilizzato il dato espressamente richiesto dal modello di offerta, anche se altri concorrenti hanno indicato soltanto lo scaglione di punteggio previsto dalla tabella di valutazione.
  • In presenza di un'offerta chiara e coerente con la lex specialis, la Commissione non può sostituire all'interpretazione letterale e sistematica dell'offerta una lettura che ne determini l'indeterminatezza sulla base di un'erronea qualificazione del termine indicato.
  • L'accoglimento del motivo principale, idoneo a imporre la rinnovazione della fase di valutazione e potenzialmente a modificare la graduatoria, determina il venir meno dell'interesse alla decisione dei motivi subordinati.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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