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Sentenza

Sentenza del 06/06/2016 n. 3461 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso - Spedizione a mezzo posta - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice non può concedere un termine successivo per depositare l'avviso di ricevimento e non può disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., poiché la mancata prova della ricezione, in assenza di attività difensiva del resistente, impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente non ha prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per notificare il ricorso. Tale documento è necessario per dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario. In assenza dell'avviso di ricevimento e di una costituzione o attività difensiva dell'intimato, non è provata la regolare instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1

    Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita presso la segreteria della commissione tributaria ... il proprio fascicolo di parte.

    La disposizione impone il tempestivo deposito degli atti e dei documenti necessari a dimostrare la regolare proposizione del ricorso, tra cui, quando la notifica è eseguita per posta, l'avviso di ricevimento comprovante la consegna al destinatario.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è ammessa quando la notifica è nulla, ma non opera per sanare l'assenza della prova del perfezionamento della notifica mediante avviso di ricevimento, soprattutto quando il resistente non si è costituito.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 3006/2008

    Conferma la necessità di produrre l'avviso di ricevimento quale prova dell'avvenuta notifica del ricorso spedito per posta e l'inammissibilità in caso di mancata produzione tempestiva, ove il destinatario non abbia svolto attività difensiva.

Massime di principio

  • Quando un ricorso tributario è notificato a mezzo posta, la ricevuta di spedizione non è sufficiente: occorre produrre tempestivamente anche l'avviso di ricevimento.
  • L'avviso di ricevimento dimostra il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario e la regolare instaurazione del contraddittorio.
  • Se il resistente non si costituisce e il ricorrente non deposita tempestivamente l'avviso di ricevimento, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Il giudice non è normalmente tenuto a concedere un termine per integrare successivamente la prova né a disporre la rinnovazione della notifica in assenza dei relativi presupposti.
  • La costituzione del destinatario può, in linea generale, sanare alcuni vizi della notificazione; tuttavia, in mancanza di qualsiasi attività difensiva, il ricorrente deve dimostrare autonomamente la ricezione mediante la documentazione postale.

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